Categoria: Giurisprudenza CNF

  • L’istanza al giudice che allude ad un profonda sfiducia nella magistratura ha rilievo deontologico

    La violazione dell’art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni. La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto l’anticipazione di una udienza chiosando l’istanza con la frase “Si confida nella Giustizia (se ne esiste ancora un barlume!)”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 27 marzo 2023

  • Azione disciplinare – Prescrizione – Ius superveniens più favorevole all’incolpato – Inapplicabilità – Momento rilevante per l’individuazione della legge applicabile – Commissione del fatto o cessazione della sua permanenza.

    Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato. Ne consegue che il punto di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione dell’azione disciplinare è e resta la commissione del fatto o la cessazione della sua permanenza ed è a quel momento, quindi, che si deve avere riguardo per stabilire la legge applicabile, a nulla rilevando in proposito il momento della incolpazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 27 marzo 2023

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 27 marzo 2023

  • Elezioni forensi: sul reclamo presentato direttamente al CNF anziché al COA

    Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934. Allorché il reclamo elettorale sia stato depositato direttamente al CNF e, solo successivamente, notificato al Consiglio dell’Ordine (nella specie, a mezzo PEC), l’impugnazione deve ritenersi tempestiva e comunque idonea al raggiungimento dello scopo se pervenuta al COA stesso nei termini per la proposizione del gravame.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 81 del 4 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 71 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 167, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023 e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Patelli), sentenza n. 12 del 11 marzo 2022.

  • Elezioni forensi e (mere) perplessità sulle operazioni di scrutinio: inammissibile il reclamo esplorativo

    Ancorché nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e dell’onere della prova sia da considerarsi attenuato, si richiede pur sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati ed il numero delle schede contestate; tutto ciò non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete, onde evitare inammissibili azioni volte al mero riesame delle operazioni svolte, ovvero meramente esplorative, allegando almeno un principio di prova.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 78 del 4 maggio 2023

  • Elezioni forensi: la mera sfiducia nel voto elettronico non basta a rendere ammissibile il reclamo (esplorativo)

    Ai fini della sua ammissibilità, il ricorso elettorale deve fondarsi su motivi consistenti e specifici, che sono tali non già quando si limitano a descrivere le conclusioni cui essi sono indirizzati, ma se e quando indicano pure le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l’intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano. Conseguentemente, l’atto introduttivo deve contenere il riferimento a fatti concreti, integranti specifiche anomalie, circostanziate e riscontrabili, nonché a specifici errori ed irregolarità, puntualmente descritte, non essendo all’uopo sufficiente ipotizzare presunte irregolarità basate esclusivamente sulla personale sfiducia verso le adottate modalità di voto (nella specie, elettronico).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchieri), sentenza n. 76 del 4 maggio 2023
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 25 del 22 marzo 2022.

  • Elezioni forensi: la mera sfiducia non basta a rendere ammissibile il reclamo (esplorativo)

    Ai fini della sua ammissibilità, il ricorso elettorale deve fondarsi su motivi consistenti e specifici, che sono tali non già quando si limitano a descrivere le conclusioni cui essi sono indirizzati, ma se e quando indicano pure le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l’intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano. Conseguentemente, l’atto introduttivo deve contenere il riferimento a fatti concreti, integranti specifiche anomalie, circostanziate e riscontrabili, nonché a specifici errori ed irregolarità, puntualmente descritte, non essendo all’uopo sufficiente ipotizzare presunte irregolarità basate esclusivamente sulla personale sfiducia verso le adottate modalità di voto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 78 del 4 maggio 2023

  • Contenzioso elettorale forense: la giurisdizione spetta al CNF

    La giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense sulle controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità delle operazioni elettorali, che attengono all’osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività, ma si estende anche a quelle concernenti l’eleggibilità dei candidati e, più in generale, l’elettorato attivo e passivo degli stessi, le quali, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non possono ritenersi rimaste attribuite alla giurisdizione ordinaria. In particolare, tutte le controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine, a differenza di quelle riguardanti l’elezione del CNF, per le quali manca un’autonoma disciplina, costituiscono oggetto di una specifica disposizione avente la finalità di concentrare la giurisdizione in un unico organo composto da soggetti eletti tra gli appartenenti all’ordine professionale e costituente espressione dell’autonomia di quest’ultimo. Ne consegue che, per un verso, deve prescindersi dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale, mentre, per altro verso, alla luce della conservata impugnabilità delle decisioni dello stesso CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della l. 247 del 2012, deve escludersi ogni possibile menomazione della tutela giurisdizionale, prefigurandosi un sistema di adeguata protezione dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113 Cost.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 77 del 4 maggio 2023

  • Elezioni forensi: il reclamo elettorale può essere proposto da qualsiasi iscritto nell’albo

    Il reclamo proponibile, ai sensi dell’art. 28, co. 12 l. n. 247 del 2012, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all’albo, ed a carattere neutro –siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell’istante– prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l’interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico-rappresentativo dei consigli degli ordini degli avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 74 del 4 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020.

  • I tre pilastri su cui poggiano le norme in materia di elezioni dei Consigli degli ordini

    In tema di elezioni forensi, deve ritenersi che: 1) il divieto del terzo mandato stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017 riguarda esclusivamente i mandati ultrabiennali consecutivi; 2) per la “ricandidatura” occorre considerare la durata oggettiva del mandato, che è quella legale (tendenzialmente) quadriennale, ovvero quella inferiore in caso di decadenza o scioglimento anticipato del COA, senza tener conto di vicende (“variabili non preventivabili”) riconducibili al Coa o ai suoi componenti, atte ad aumentare o ridurre il numero di giorni in cui il mandato è stato svolto; 3) dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3 dell’art. 3 cit.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchieri), sentenza n. 73 del 4 maggio 2023