Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Elezioni forensi: la mera sfiducia nel voto elettronico non basta a rendere ammissibile il reclamo (esplorativo)

    Ai fini della sua ammissibilità, il ricorso elettorale deve fondarsi su motivi consistenti e specifici, che sono tali non già quando si limitano a descrivere le conclusioni cui essi sono indirizzati, ma se e quando indicano pure le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l’intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano. Conseguentemente, l’atto introduttivo deve contenere il riferimento a fatti concreti, integranti specifiche anomalie, circostanziate e riscontrabili, nonché a specifici errori ed irregolarità, puntualmente descritte, non essendo all’uopo sufficiente ipotizzare presunte irregolarità basate esclusivamente sulla personale sfiducia verso le adottate modalità di voto (nella specie, elettronico).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchieri), sentenza n. 76 del 4 maggio 2023
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 25 del 22 marzo 2022.

  • Elezioni forensi: la mera sfiducia non basta a rendere ammissibile il reclamo (esplorativo)

    Ai fini della sua ammissibilità, il ricorso elettorale deve fondarsi su motivi consistenti e specifici, che sono tali non già quando si limitano a descrivere le conclusioni cui essi sono indirizzati, ma se e quando indicano pure le ragioni che vengono poste a base di siffatte conclusioni e danno dimostrazione, secondo l’intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano. Conseguentemente, l’atto introduttivo deve contenere il riferimento a fatti concreti, integranti specifiche anomalie, circostanziate e riscontrabili, nonché a specifici errori ed irregolarità, puntualmente descritte, non essendo all’uopo sufficiente ipotizzare presunte irregolarità basate esclusivamente sulla personale sfiducia verso le adottate modalità di voto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 78 del 4 maggio 2023

  • Contenzioso elettorale forense: la giurisdizione spetta al CNF

    La giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense sulle controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità delle operazioni elettorali, che attengono all’osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività, ma si estende anche a quelle concernenti l’eleggibilità dei candidati e, più in generale, l’elettorato attivo e passivo degli stessi, le quali, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non possono ritenersi rimaste attribuite alla giurisdizione ordinaria. In particolare, tutte le controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine, a differenza di quelle riguardanti l’elezione del CNF, per le quali manca un’autonoma disciplina, costituiscono oggetto di una specifica disposizione avente la finalità di concentrare la giurisdizione in un unico organo composto da soggetti eletti tra gli appartenenti all’ordine professionale e costituente espressione dell’autonomia di quest’ultimo. Ne consegue che, per un verso, deve prescindersi dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale, mentre, per altro verso, alla luce della conservata impugnabilità delle decisioni dello stesso CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della l. 247 del 2012, deve escludersi ogni possibile menomazione della tutela giurisdizionale, prefigurandosi un sistema di adeguata protezione dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113 Cost.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 77 del 4 maggio 2023

  • Elezioni forensi: il reclamo elettorale può essere proposto da qualsiasi iscritto nell’albo

    Il reclamo proponibile, ai sensi dell’art. 28, co. 12 l. n. 247 del 2012, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all’albo, ed a carattere neutro –siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell’istante– prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l’interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico-rappresentativo dei consigli degli ordini degli avvocati.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 74 del 4 maggio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 28383 del 14 dicembre 2020.

  • I tre pilastri su cui poggiano le norme in materia di elezioni dei Consigli degli ordini

    In tema di elezioni forensi, deve ritenersi che: 1) il divieto del terzo mandato stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017 riguarda esclusivamente i mandati ultrabiennali consecutivi; 2) per la “ricandidatura” occorre considerare la durata oggettiva del mandato, che è quella legale (tendenzialmente) quadriennale, ovvero quella inferiore in caso di decadenza o scioglimento anticipato del COA, senza tener conto di vicende (“variabili non preventivabili”) riconducibili al Coa o ai suoi componenti, atte ad aumentare o ridurre il numero di giorni in cui il mandato è stato svolto; 3) dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3 dell’art. 3 cit.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchieri), sentenza n. 73 del 4 maggio 2023

  • Elezioni forensi: la notifica del reclamo ai controinteressati

    Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali necessita di essere notificato (anche ad opera della segreteria del Giudice) ai consiglieri risultati eletti, che – in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale – devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchieri), sentenza n. 73 del 4 maggio 2023

  • Elezioni forensi: la durata del Consiglio eletto “in sostituzione” del COA commissariato

    Il Consiglio eletto a seguito di commissariamento resta in carica per la durata residua del mandato del Consiglio commissariato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 72 del 26 aprile 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio nazionale forense, parere n. 33-bis del 23 settembre 2022.

  • Contenzioso elettorale forense: la giurisdizione spetta al CNF

    La giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense sulle controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità delle operazioni elettorali, che attengono all’osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività, ma si estende anche a quelle concernenti l’eleggibilità dei candidati e, più in generale, l’elettorato attivo e passivo degli stessi, le quali, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non possono ritenersi rimaste attribuite alla giurisdizione ordinaria. In particolare, tutte le controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine, a differenza di quelle riguardanti l’elezione del CNF, per le quali manca un’autonoma disciplina, costituiscono oggetto di una specifica disposizione avente la finalità di concentrare la giurisdizione in un unico organo composto da soggetti eletti tra gli appartenenti all’ordine professionale e costituente espressione dell’autonomia di quest’ultimo. Ne consegue che, per un verso, deve prescindersi dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale, mentre, per altro verso, alla luce della conservata impugnabilità delle decisioni dello stesso CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della l. 247 del 2012, deve escludersi ogni possibile menomazione della tutela giurisdizionale, prefigurandosi un sistema di adeguata protezione dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113 Cost.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 72 del 26 aprile 2023

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021.

  • L’avvocato non Cassazionista può adire in proprio il CNF solo in sede disciplinare

    L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto cancellato o sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo infatti negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori (Nel caso di specie trattavasi di reclamo elettorale, proposto in proprio dal ricorrente, sebbene non iscritto all’albo speciale dei cassazionisti. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 66 del 26 aprile 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 26 settembre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 3 luglio 2015, n. 94.

  • Elezioni forensi: sui poteri della Commissione elettorale

    In tema di elezioni forensi, la Commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e, dopo lo scrutinio, predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l’indicazione di tutti gli avvocati che hanno riportato voti, verificando infine in caso di eventuale parità di voti chi sia l’Avvocato «più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età», atteso che sarà costui a risultare eletto. Esauriti detti adempimenti, cessa la competenza della Commissione elettorale, che non può procedere ad alcuna valutazione postuma sulla eleggibilità dei candidati (anche se ammessi irritualmente “con riserva”), incidendo tale potere sul diritto di elettorato passivo degli stessi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 77 del 4 maggio 2023