Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La pendenza di altri procedimenti disciplinari non rileva ai fini della dosimetria della sanzione

    La pendenza di altri procedimenti a carico dell’incolpato non possono comportare l’aggravamento della sanzione quasi fossero sanzioni definitive, stante il principio di presunzione di non colpevolezza che vige anche in sede disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Standoli), sentenza n. 122 del 13 giugno 2023

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Standoli), sentenza n. 122 del 13 giugno 2023

  • L’appropriazione indebita non è scriminata da asserite difficoltà economiche dell’incolpato

    L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’indebita appropriazione di somme altrui, tantopiù in mancanza di resipiscenza e di restituzione integrale del maltolto. Tuttavia, nel doveroso giudizio di bilanciamento di tutti i peculiari aspetti della vicenda, deve essere tenuta nella dovuta considerazione l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, con conseguente valutazione della sanzione da irrogare in termini di non estrema gravità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Standoli), sentenza n. 122 del 13 giugno 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Maggio), sentenza n. 267 del 31 dicembre 2021.

  • Le eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare

    Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’iscritto stesso possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di: a) mancanza ab origine di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012), b) sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012), c) cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012); d) pensione di anzianità dell’iscritto (in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall’art. 38 Cost. che prevale sulla disposizione dell’Ordinamento forense).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 63 del 13 marzo 2024

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 335 del 27 dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 166 del 11 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 229 del 28 dicembre 2021.
    Sulla manifesta infondatezza della qlc della normativa in parola, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123 e, sull’esatta individuazione del momento iniziale di operatività del divieto in parola, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Savi), sentenza n. 207 del 30 dicembre 2019.
    Inoltre, sul fatto che la cancellazione dall’albo dell’incolpato comporti l’estinzione dell’eventuale giudizio di gravame pendente dinanzi al CNF per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con conseguente consolidamento del provvedimento impugnato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022.
    Infine, sull’estensione del divieto in parola anche ai casi di trasferimento (presso altro COA o presso altra sezione dell’albo tenuto dallo stesso COA), i quali presuppongono comunque una cancellazione appunto finalizzata al trasferimento stesso, confronta per tutte:
    1) per il divieto di trasferimento dell’iscritto presso altro COA, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123;
    2) per il divieto di trasferimento dell’iscritto dalla sezione speciale dell’albo alla sezione ordinaria dello stesso, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182.

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Standoli), sentenza n. 122 del 13 giugno 2023

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Standoli), sentenza n. 122 del 13 giugno 2023

  • La compensazione civile non deroga alle ipotesi in cui l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →, già art. 44 cod. prev.), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. L’operatività della norma disciplinare non viene meno in presenza dei presupposti per la compensazione legale, che non opera in presenza di un divieto stabilito dalla legge (art. 1246, n. 5, c.c.). Ma in ogni caso, quand’anche operasse, l’istituto della compensazione non potrebbe mai escludere l’illecito disciplinare, giacché la deontologia forense è retta da precetti speciali suoi propri, che definiscono la correttezza e la lealtà dell’operato dell’avvocato a prescindere dalla sua eventuale liceità civile o penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 121 del 13 giugno 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022.

  • La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione

    Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Standoli), sentenza n. 122 del 13 giugno 2023

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →, già 44 cod. prev.), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 121 del 13 giugno 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 104 del 25 giugno 2022.

  • La procura all’incasso non giustifica l’indebito trattenimento delle somme stesse

    La procura alle liti che facultizzi l’avvocato ad incassare somme per conto del cliente, di per sè non comprende né giustifica il trattenimento delle somme stesse, che il professionista ha invece l’obbligo di mettere tempestivamente a disposizione dell’assistito rendendogliene altresì conto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 121 del 13 giugno 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 238 del 4 dicembre 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 103, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14.