Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Elezioni forensi: la Commissione elettorale non ha legittimazione passiva

    Nei giudizi elettorali la qualità di parte pubblica necessaria (passivamente legittimata) non spetta agli organi straordinari a carattere temporaneo preposti al compimento delle operazioni, destinati a sciogliersi subito dopo la definizione del procedimento, ma compete esclusivamente all’ente interessato, che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti. Deve conseguentemente rigettarsi l’eccezione relativa all’integrità del contraddittorio per la mancata evocazione in giudizio della Commissione elettorale e dei singoli componenti della stessa, atteso che nell’una né gli altri hanno legittimazione passiva nel giudizio introdotto con reclamo elettorale. Infatti, nel giudizio sulle elezioni dei COA, la qualità di parte necessaria spetta al Consiglio dell’Ordine e a tutti e soltanto ai soggetti che possono vantare un interesse diretto al rigetto del reclamo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 182 del 25 settembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 181 del 25 settembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 114 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 113 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 112 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 96 del 19 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 95 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023.

  • Reclamo elettorale: il deposito nei termini non presuppone la previa notifica ai controinteressati

    Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all’organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che – in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale – devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021.

  • Inammissibile il reclamo elettorale presentato direttamente al CNF anziché al COA

    Il nuovo ordinamento professionale (artt. 28, 12° comma e 36, 1° comma della L. n. 247/2012) ha confermato la natura giurisdizionale della cognizione del CNF in materia elettorale ma, innovando rispetto al sistema precedente, ha prescritto il necessario deposito del relativo ricorso presso il Consiglio dell’Ordine, secondo quanto disposto dall’art. 59 del r.d. n. 37/1934.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 21 luglio 2016, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 14 aprile 2016, n. 89, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Mascherin), sentenza del 25 giugno 2016, n. 167.

  • Il reclamo elettorale al CNF non presuppone un interesse specifico del legittimato attivo

    Contro i risultati dell’elezione forense, ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense (art. 6 D.L. n. 382/1944), anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico (come nel caso in cui non fosse candidato alla tornata elettorale), e quand’anche il reclamante sia tra gli eletti della competizione elettorale stessa, giacché allorché si sostenga la nullità generale delle operazioni di voto relative alla elezione di un Consiglio di un ordine professionale, sussiste l’interesse di ogni iscritto all’albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 212 del 19 ottobre 2023

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 212 del 19 ottobre 2023

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 212 del 19 ottobre 2023

  • L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento

    In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 212 del 19 ottobre 2023

  • La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

    Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 212 del 19 ottobre 2023

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 212 del 19 ottobre 2023