Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Illecito deontologico atipico: la determinazione della sanzione disciplinare

    Nel caso di illecito disciplinare a forma libera ex art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, ovvero non rientrante tra le ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del Codice deontologico, spetta al giudicante determinare la relativa sanzione, tenendo conto del grado di offensività della condotta ritenuta lesiva.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 141 del 22 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 66/2024, secondo cui “In tema di illecito disciplinare a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, ragionevole e prudente con cui procedere per determinare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate”.

  • Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

    Il parziale accoglimento dell’impugnazione non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, l’incolpato era stato assolto in sede di gravame per uno dei due illeciti contestati dal CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha comunque confermato la sanzione della censura irrogata dal Consiglio territoriale per entrambi gli addebiti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 141 del 22 aprile 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 116 del 7 giugno 2023, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021 (che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506 del 4 aprile 2020), nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 230 del 29 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Corona Patrizia), sentenza n. 57 del 13 Maggio 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Pasqualin), sentenza n. 130 del 17 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza n. 156 del 7 dicembre 2019.

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: la difesa non giustifica l’offesa

    Il diritto di sostenere le proprie ragioni non giustifica l’uso di espressioni esorbitanti e gratuitamente offensive, ispirate da un ardore espositivo che non può essere aderente ai doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 141 del 22 aprile 2024

  • L’inadempimento al mandato non è automatica fonte di responsabilità disciplinare

    L’inadempimento al mandato non ha rilevanza deontologica ex se, giacché l’inadempimento contrattuale, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, integra anche responsabilità disciplinare solo quando l’inadempimento stesso derivi da “non scusabile e rilevante trascuratezza” ex art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, l’avvocato non aveva presenziato ad un incontro di mediaconciliazione, di cui aveva tuttavia richiesto -ma invano- un rinvio per un suo impedimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso rilevanza disciplinare alla condotta).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 141 del 22 aprile 2024

  • Precedenti disciplinari e colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”

    Ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, e tale principio non subisce deroghe né attenuazioni neppure nel caso in cui l’incolpato stesso abbia numerosi precedenti disciplinari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 139 del 18 aprile 2024

  • Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Il procedimento disciplinare è caratterizzato dal c.d. principio accusatorio, sicché per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico. Tale principio non subisce deroghe, né attenuazioni, neppure nell’ipotesi in cui all’incolpato sia stata contestata nel capo di imputazione la recidiva reiterata o se la sua difesa sia elusiva o inidonea a provare l’infondatezza delle contestazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 139 del 18 aprile 2024

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 139 del 18 aprile 2024

  • Procedimento disciplinare: l’incolpato può farsi assistere da un solo avvocato difensore

    Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’incolpato che non intenda (e/o non possa) difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014), non essendo ammessa l’assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza peraltro che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione.(1)
    In particolare, il predetto limite di un solo avvocato difensore deve intendersi nel senso che l’eventuale successiva nomina di un ulteriore difensore sia improduttiva di effetti nel procedimento disciplinare, salvo che la procura disponga espressamente altrimenti ovvero finché la parte non provveda alla revoca del precedente difensore.(2)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 139 del 18 aprile 2024

    NOTE:
    (1) In senso conforme, Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022, che conferma Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 22 novembre 2021. Analogo principio è affermato, dall’art. 15 co. 4 D.Lgs. n. 109/2006, con riferimento al procedimento disciplinare a carico dei magistrati.
    (2) A quanto consta, in ambito disciplinare non vi sono precedenti editi in termini. Tuttavia, il principio è conforme a quanto espressamente stabilito in ambito penale dall’art. 24 disp.att.cpp con riferimento al limite numerico di difensori per l’imputato (art. 96 cpp), per il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (art. 100 cpp) e per la persona offesa dal reato (art. 101 cpp).

  • Doppio ricorso al CNF e principio di consumazione dell’impugnazione

    Nel caso in cui ad un primo ricorso al CNF, proposto a mezzo di avvocato non cassazionista, segua un ricorso destinato a sostituirlo in quanto non affetto da quel vizio, tale seconda impugnazione deve ritenersi ammissibile se tempestiva. Infatti, il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’ammissibilità della seconda tempestiva impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 139 del 18 aprile 2024

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale (se non pure sottoscritto dal ricorrente munito di jus postulandi)

    Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.
    Peraltro, l’abilitazione del difensore al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori deve sussistere già al momento della proposizione del ricorso al CNF (o alla Cassazione), non trovando altrimenti applicazione l’art. 182 cpc, che riguarda infatti il caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 139 del 18 aprile 2024