Secondo il principio accusatorio che informa il procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 33 cdf (“Restituzione di documenti”) presuppone la prova dell’inadempimento all’obbligo stesso, quindi dell’esistenza di documenti in possesso dell’avvocato e asseritamente non consegnati al cliente o alla parte assistita (Nella specie, l’avvocato aveva restituito il fascicolo al cliente, ma era stato comunque sanzionato per non aver restituito ulteriori -ma neppure individuati- atti di causa, di cui tuttavia non vi era prova che fosse in possesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dell’incolpato annullando in parte qua la sanzione irrogatagli dal CDD).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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I diversi effetti delle pene accessorie dell’interdizione dall’esercizio della professione e dai pubblici uffici
La pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione (art. 30 c.p.) non incide sul mantenimento dell’iscrizione all’Albo e la sua durata è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense (art. 54, co. 4, L. n. 247/2012). Tale disciplina, invece, non si applica alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), la quale comporta infatti l’inibizione del pieno esercizio dei diritti civili, con conseguente necessità di cancellazione dall’Albo professionale per perdita del requisito previsto dall’art. 17 co. 1 lett. d) L. n. 247/2012.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 229 del 31 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 266 del 30 dicembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 229 del 28 dicembre 2021. -
Il COA può disporre la cancellazione amministrativa dell’iscritto condannato con sentenza penale irrevocabile, senza attendere l’esito del procedimento disciplinare dinanzi al CDD
Il COA può provvedere, in ogni tempo, alla cancellazione d’ufficio del proprio iscritto, che sia stato condannato in via definitiva per fattispecie di reato che pregiudichino la condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), e ciò a prescindere dall’eventuale pendenza del relativo procedimento disciplinare, giacché il divieto di cui agli artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012 non trova applicazione allorché la cancellazione sia disposta per la perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione e la permanenza nell’albo o registro (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 229 del 31 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melani Graverini), sentenza n. 50 del 27 marzo 2023. -
Procedimento disciplinare: il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”
Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Gagliano), sentenza n. 228 del 31 maggio 2024
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La condanna penale dell’incolpato prosciolto in sede deontologica comporta la riapertura d’ufficio del procedimento disciplinare
Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo di proscioglimento, è riaperto nel caso di successiva condanna penale per reato non colposo fondata sui medesimi fatti (art. 55 co. 1 lett. b L. n. 247/2012) e in tale caso la prescrizione dell’azione disciplinare è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (art. 56 co. 2 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 240 del 4 giugno 2024
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Violazione dell’obbligo di formazione e aggiornamento professionale: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 cdf) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all’obbligo formativo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 227 del 27 maggio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 199 del 28 ottobre 2022; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 98 del 23 maggio 2023. -
Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 225 del 27 maggio 2024
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La nuova prescrizione dell’azione disciplinare segue criteri di matrice penalistica (e non più civilistici)
In tema di illecito disciplinare, il regime attuale della prescrizione, stabilito dall’articolo 56 della legge professionale, configura una fattispecie riconducibile ad un modello di matrice penalistica, volto a promuovere il sollecito esercizio dell’azione disciplinare e la definizione del procedimento disciplinare in tempi certi, laddove, al contrario, quella del regime precedente si rifaceva al modello civilistico. Si tratta di prescrizione non di un diritto ma dell’azione disciplinare, in relazione alla quale la nuova legge, se da un lato ha elevato la durata della prescrizione, portandola a sei anni, ed ha tipizzato alcuni eventi interruttivi, prevedendo che da quelle date il termine di prescrizione riprenda a decorrere, seppur per una durata più breve, di cinque anni, ha poi previsto un termine finale complessivo e inderogabile, entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi a pena di prescrizione, di sette anni e mezzo dalla consumazione dell’illecito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 240 del 4 giugno 2024
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Sull’obbligo di trasmettere immediatamente al cliente le somme incassate per suo conto
L’avvocato deve immediatamente trasmettere al proprio assistito le somme riscosse per conto dello stesso (art. 30 co. 2 cdf e art. 31 co. 1 cdf), non essendo sufficiente all’assolvimento di tale obbligo la mera messa a disposizione delle somme stesse presso il proprio Studio legale, specie allorché il cliente rifiuti di ivi presentarsi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 222 del 27 maggio 2024
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Impugnazione al CNF, l’estinzione (per qualsiasi causa) del giudizio rende definitiva la sanzione disciplinare irrogata dal CDD
L’estinzione del procedimento disciplinare nella fase giurisdizionale (nella specie, dinanzi al CNF) per cessazione della materia del contendere (ad es., rinuncia al ricorso) o per qualsiasi altra causa (ad es., mancata o tardiva riassunzione a seguito del rinvio da parte della Cassazione) comporta la stabilizzazione del provvedimento sanzionatorio impugnato, che diviene definitivo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 267 del 20 giugno 2024
NOTA:
Sul principio della stabilizzazione della sanzione disciplinare anche nel caso in cui la cessazione della materia del contendere dipenda dalla cancellazione medio tempore dell’incolpato dall’albo (“la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile”), cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022.