Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (Nel caso di specie, il professionista non aveva adempiuto agli obblighi fiscali relativi al versamento delle quote previdenziali sulle retribuzioni della dipendente, subendo per questo una procedura esecutiva immobiliare).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Doveri di probità, dignità e decoro – Fatti non riguardanti l’attività forense – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Mancato adempimento – Illecito deontologico – Sussistenza – Notorietà dei fatti – Irrilevanza
La norma dell’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → riguarda quelle attività che, pur realizzate nella dimensione privata, siano astrattamente idonee a ledere i valori presidiati (Doveri di probità, dignità decoro e indipendenza). Il fatto, pertanto, che un avvocato non adempia alle obbligazioni titolate, giungendo a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, costituisce illecito disciplinare soprattutto se gli episodi si ripetono e raggiungono la notorietà (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →). La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poichè in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici e ufficiali giudiziari).
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Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)
In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.
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Espressioni sconvenienti o offensive: l’illecito è istantaneo
L’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → ha natura istantanea e si consuma quando il soggetto passivo percepisce o è in grado di percepire l’offesa a lui recata, sicché è da tale momento che decorre il termine di prescrizione dell’azione disciplinare.
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 231/2024, CNF n. 245/2023, CNF n. 148/2023. -
Dovere di probità e rapporti con il magistrato – Deduzione in giudizio di un esposto presentato avverso l’organo giudicante – legittimità.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto l’avvocato che, in un giudizio civile, faccia rilevare l’esistenza di un esposto presentato nei confronti dell’organo giudicante, ove la circostanza risulti veritiera e documentata e non vi siano elementi tali da indurre a ritenere fondatamente che l’iniziativa si ponesse lo scopo di influenzare negativamente il giudice o di porlo in condizioni di non svolgere serenamente la propria attività. Infatti, la dignità e il rispetto nei confronti dei magistrati non potranno mai arrivare a comprimere il diritto di allegazione di tutto ciò che l’avvocato possa ritenere utile alla difesa, foss’anche ai fini di sollecitare l’astensione del giudice, purché ciò che si allega, appunto, sia vero e documentato e non influenzi negativamente il giudice (come nella specie).
NOTA
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Del Paggio), sentenza del 30 agosto 2002, n. 116. -
Vietato (in ogni tempo) assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari
L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → vieta -senza limiti temporali- al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 309 del 23 luglio 2024
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 309 del 23 luglio 2024
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L’erronea impugnazione al CNF del richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare
Il richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014(1). Qualora, tuttavia, l’iscritto proponga erroneamente impugnazione tempestiva al CNF, il ricorso stesso deve essere dichiarato ammissibile e riqualificato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., in virtù del principio generale della translatio iudicii, in opposizione ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina affinché, revocato l’inflitto richiamo verbale, provveda ai successivi adempimenti di competenza(2).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 308 del 23 luglio 2024
NOTE:
1) In senso conforme, per tutte, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022.
2) In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 301 del 15 luglio 2024, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 281 del 28 giugno 2024. -
Procedimento disciplinare: il richiamo verbale è impugnabile anche se deliberato in limine dall’assemblea plenaria su richiesta del Presidente CDD
Il richiamo verbale può essere impugnato entro 30 giorni dai soggetti legittimati qualunque sia la fase in cui lo stesso venga deliberato, e precisamente:
1) se deliberato dalla Sezione disciplinare all’esito della fase decisoria (art. 28 Reg. CNF n. 2/2014 e art. 52 co. 1 lett. b L. n. 247/2012), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso dell’incolpato, del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto;
2) se deliberato dalla Sezione disciplinare su proposta del Consigliere istruttore (art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, opposizione avanti al CDD medesimo affinché si proceda all’istruttoria.
Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, nel silenzio della normativa primaria e secondaria, deve ritenersi che quest’ultima ipotesi trovi applicazione anche nel caso del c.d. “procedimento ultra-acceleratorio”, ovvero allorché il richiamo verbale sia deliberato in limine dal CDD in sede plenaria su richiesta del suo Presidente (art. 14, comma 2-bis, Reg. CNF n. 2/2014).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 308 del 23 luglio 2024
NOTA
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. De Benedittis), sentenza n. 301 del 15 luglio 2024. -
Il richiamo verbale presuppone l’accertamento di un illecito deontologico e ha carattere afflittivo
L’applicazione del richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), presuppone per la sua irrogazione l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce comunque provvedimento afflittivo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 308 del 23 luglio 2024