Va esclusa la buona fede, per errore relativo all’esecutività della sentenza del CNF, del professionista il quale, successivamente all’avvenuta notifica della decisione che disponga l’applicazione definitiva della sanzione della sospensione, anziché attenersi ad una condotta cautelativa anche nell’interesse della parte assistita, volontariamente partecipi ad udienze e sottoscriva atti processuali nella consapevolezza che tale decisione possa essere esecutiva, difettando nella specie circostanze contraddittorie o l’assenza di elementi tali da rendere impossibile la valutazione della condotta da osservare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 1 luglio 2010).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Sospensione cautelare – Presupposti – Potere del C.d.O. – Natura – Discrezionale – Artt. 45 e 50 L.P. – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza
La misura della sospensione cautelare dall’esercizio della professione cautelare può essere adottata dal C.O.A. allorquando: il fatto, addebitato al professionista con un atto dell’Autorità Giudiziaria sia grave, prescindendo dalla sua fondatezza; abbia creato, con la condotta tenuta dal professionista, allarme nella collettività, con conseguente compromissione della dignità e decoro della professione forense; la prosecuzione dell’attività forense, da parte del professionista interessato, risulti incompatibile con il decoro e dignità e pregiudichi lo svolgimento ordinato della funzione sociale della professione. Non rileva, inoltre, che sia decorso un arco di tempo consistente fra la condotta e l’adozione della misura cautelare.
Il potere esercitato dal Consiglio dell’ordine territoriale in ordine al provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione è discrezionale e non sindacabile, atteso che l’ordinamento affida solo ad esso la valutazione della lesione al decoro e dignità della professione e la opportunità o meno della applicazione della misura cautelare; al Consiglio Nazionale Forense, invece, è consentito l’esame limitatamente al controllo di legittimità, restando preclusa ogni indagine o giudizio sulla opportunità della misura adottata.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43 e 50 del R.D.L. n. 1578/33. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 19 ottobre 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione del 21 aprile 2011, n. 77
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Sospensione cautelare – Principio immodificabilità Collegio giudicante – Applicazione – Esclusione – Vizi di convocazione – Rispetto del numero legale – Sanabilità
Attesa la natura amministrativa dei procedimenti dinanzi al Consiglio territoriale, il principio della immodificabilità dei membri del Collegio giudicante tra la fase istruttoria e quella decisionale non trova applicazione.
Nel procedimento amministrativo davanti al C.O.A. territoriale, l’eventuale vizio di convocazione dei componenti del Consiglio deve ritenersi sanato, qualora risulti che il collegio si riunisce con numero legale dei componenti in base al raggiungimento dello scopo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 19 ottobre 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione del 30 maggio 2011, n. 77
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Termine a comparire ex art. 45 L.P. – Mancata osservanza – Carattere relativo – Sanabilità
Il termine a comparire di dieci giorni ex art. 45 R.d.l. n. 1578/1933, da concedere al professionista per essere sentito nelle sue discolpe, è finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di difesa da predisporre con un adeguato preavviso temporale. Allorché l’interessato eserciti in concreto tale diritto, senza sollevare alcuna obiezione, la violazione, di natura prettamente procedimentale, non assume un rilievo sostanziale tale da giustificare l’annullamento del provvedimento. Va infatti ribadito il principio secondo cui la mancata osservanza del termine indicato ha carattere relativo, che deve intendersi sanata se l’interessato non l’abbia tempestivamente eccepita e, anzi, abbia articolato compiutamente le sue difese nel merito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 19 ottobre 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione del 21 aprile 2011, n. 77
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Dovere di diligenza – Inadempimento al mandato – Esercizio dell’attività professionale mediante l’ausilio di collaboratori – Dovere di verifica e controllo
L’avvocato è responsabile dei comportamenti dei propri collaboratori in ambito professionale, soprattutto con riferimento all’espletamento dei passaggi più delicati, come quello di porre in scadenziario i termini per incombenti soggetti a decadenza, dovendosi attivare procedure di verifica al fine di assicurarsi che le scadenze vengano prima segnate e poi rispettate. (Nella specie, era stata omessa da parte della collaboratrice dell’incolpata la notifica al curatore di un ricorso per insinuazione tardiva al passivo con pedissequo decreto di fissazione dell’udienza, né era stata presentata un’istanza di remissione in termini al fine di rimediare alla negligenza). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 3 marzo 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata previsione termine finale – Applicabilità art. 2 l. n. 241/90 – Esclusione
La mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, e non costituisce lacuna normativa colmabile con l’applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/90, che fissa il termine entro cui deve essere concluso il procedimento amministrativo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 3 marzo 2009).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Archiviazione dell’esposto – Impugnazione – Inammissibilità
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso dell’esponente avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal C.O.A., perché proposto da soggetto privo di legittimazione all’impugnazione ed altresì avverso un provvedimento che, pacificamente, non rientra tra gli atti impugnabili, non essendo ricompreso tra quelli a carattere decisorio richiamati dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 10 dicembre 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Art. 20 c.d.f. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive – Critica della decisione impugnata – Limiti
In tema di espressioni sconvenienti ed offensive, la circostanza che le frasi contestate non individuino un destinatario persona fisica, poiché rivolte all’iter processuale o alla sentenza, non giustifica la violazione della norma deontologica, poiché il difensore deve sempre attenersi a comportamenti improntati a correttezza e lealtà nel rispetto del giudicante, inteso quest’ultimo non solo come persona ma anche come funzione.
Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione. La libertà che viene riconosciuta alla difesa della parte non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti ed il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro. (Nella specie, l’atto di appello redatto dagli incolpati sottendeva, neppure troppo velatamente, l’imparzialità del giudice di primo grado, in un contesto “aggressivo” nel quale prevaleva una ingiustificata vis polemica inutile ai fini di una efficace difesa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 5 novembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), decisione del 21 aprile 2011, n. 74
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Sottoscrizione del ricorso da difensore privo di mandato speciale – Inammissibilità
Va dichiarato inammissibile il ricorso al C.N.F. redatto e sottoscritto dal solo difensore privo di mandato speciale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 9 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), decisione del 21 aprile 2011, n. 73
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà, probità e decoro – Scrittura privata – Unilaterale integrazione di riconoscimento di debito – Illecito deontologico – Sanzione – Sospensione per anni uno – Congruità
Integra grave violazione deontologica degli artt. 5 e 6 c.d., in relazione alla quale va ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno, la condotta dell’avvocato che, dopo aver provveduto a redigere una scrittura privata di accordo sottoscritta dalle parti, aggiunga unilateralmente alla stessa, in un secondo tempo ed in assenza delle parti, un riconoscimento di debito a favore del suo assistito mai riconosciuto dalla controparte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 26 novembre 2009).