Il professionista che abbia omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori le comunicazioni previste dall’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 per alcuni anni viola gli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà propri del professionista forense. (Nella fattispecie, in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari, la sanzione è stata contenuta nella sola censura). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 11 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 27 dicembre 1990, n. 133