Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pesaro, 27 gennaio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CARANCI), sentenza del 16 luglio 1990, n. 54
Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pesaro, 27 gennaio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CARANCI), sentenza del 16 luglio 1990, n. 54
Perché il professionista che sia pubblico dipendente abbia diritto – in via d’eccezione – all’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo è necessario che risulti inserito nell’ufficio legale istituito presso l’ente pubblico e che tratti cause ed affari propri dell’ente presso cui presta la propria opera. Nella fattispecie è stata disposta la cancellazione dall’Elenco speciale del dipendente ENI che non risultava inserito nel relativo ufficio legale. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 27 ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CARANCI), sentenza del 16 luglio 1990, n. 53
Le eccezioni al principio di incompatibilità della professione forense con il lavoro subordinato nel caso in cui questo sia prestato a favore di enti pubblici non violano i precetti costituzionali, sia per le condizioni di maggior autonomia nelle quali tali professionisti esplicano le loro mansioni rispetto ai dipendenti di imprenditori privati, sia perché tali eccezioni si rendono necessarie al fine di consentire a tali enti, ai quali il nostro ordinamento conferisce prerogative di diritto pubblico, di disporre di propri organi tecnico-legali, a somiglianza dell’Avvocatura dello Stato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 16 luglio 1990, n. 52
La RAI/TV in quanto società per azioni e quindi a carattere privatistico, anche se con capitale di appartenenza in tutto o in parte dello Stato, ancorché soggetta a controlli e vigilanza dello stesso, è da considerare ente privato. Di conseguenza non possono essere iscritti nell’Elenco speciale i relativi dipendenti che prestano attività presso l’interno ufficio legale. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 16 luglio 1990, n. 52
I Consigli dell’Ordine locali ben possono procedere al riesame di un provvedimento adottato allorquando venga rilevata una valutazione erronea dei presupposti del provvedimento stesso, effettuata in un momento antecedente. A tal fine è sufficiente che sussista l’interesse pubblico alla eliminazione di un atto illegittimo, proprio in quanto viziato da errore: il caso tipico di tale potere-dovere di annullamento è proprio quello della revisione annuale degli Albi effettuata in base agli artt. 16 e 37 della legge professionale. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 16 luglio 1990, n. 52
Allorché il procedimento disciplinare sia stato instaurato dopo la scadenza del quinquennio dalla chiusura del rapporto professionale nel cui ambito si è verificata l’attività disciplinarmente rilevante, l’azione disciplinare va dichiarata estinta per prescrizione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 15 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. FALZEA), sentenza del 6 luglio 1990, n. 51
È irricevibile per violazione della disposizione dell’art. 59 r.d. del 1934, n. 37, il ricorso inviato al Consiglio nazionale forense invece che agli uffici del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la decisione impugnata. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trapani, 8 ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. DOLZANI), sentenza del 6 luglio 1990, n. 50
Non può essere disposta la cancellazione dall’Albo se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni. Tale precetto contenuto nell’art. 37 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 è perentorio ed essenziale in quanto attiene al diritto di contraddittorio e non può essere in alcun modo violato. La mancata osservanza di esso determina la nullità insanabile e rilevabile di ufficio della decisione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Locri, 8 marzo 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DOLZANI), sentenza del 6 luglio 1990, n. 49
Il Consiglio dell’Ordine deve dar corso alla cancellazione dall’Albo di appartenenza ogni qualvolta constati l’insussistenza di uno dei requisiti il cui possesso è condizione per l’iscrizione all’Albo professionale, senza che rilevi che il requisito sia venuto a mancare dopo l’iscrizione o già mancasse quando essa è avvenuta.
L’art. 3, ultimo comma, lett. b) della legge professionale è da interpretare nel senso che solamente i legali degli enti pubblici debbano essere considerati eccettuati dal regime di incompatibilità. Nella fattispecie è stata pronunciata la cancellazione dall’Elenco speciale annesso all’Albo del professionista dipendente della Federconsorzi in quanto l’Ente risulta configurato secondo lo schema di una società cooperativa a responsabilità limitata, partecipato da consorzi agrari, a loro volta partecipati da persone fisiche o giuridiche le quali esercitano impresa agraria. Pertanto la Federconsorzi, quale ente che opera con gli strumenti del diritto privato, e strutturato secondo criteri privatistici, non può ritenersi ente pubblico. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 28 aprile 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. LANDRISCINA), sentenza del 8 giugno 1990, n. 48
Il procuratore domiciliatario che trattenga una somma dovuta al cliente pretendendo di compensarla con altri crediti per altre pratiche rimessegli dallo stesso dominus, che giunga a falsificare la firma del cliente per poter incassare un vaglia a favore di quest’ultimo e che infine ometta di restituire un fondo spese, tiene un comportamento gravemente lesivo dei doveri che incombono al professionista e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi quattro. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Como, 16 gennaio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. LA VOLPE), sentenza del 8 giugno 1990, n. 47