L’avvocato che incassi e trattenga somme di competenza del cliente, che ometta di dare l’esatto rendiconto quale liquidatore di una società di fatto, contabilizzando somme inferiori e distraendole in proprio favore, che abbia infine omesso di onorare l’impegno, assunto in sede giudiziale, di depositare i titoli costituenti, a suo dire, il reimpiego delle somme distratte, lede gravemente l’onore ed il prestigio della classe forense e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine di Palermo, 20 ottobre 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. CAGNANI), sentenza del 19 settembre 1989, n. 129