La formazione del collegio giudicante, qualora il procedimento si articoli in più udienze, deve rimanere immutata per elementari esigenze di difesa, apparendo indispensabile che i giudici deliberanti abbiano partecipato a tutti gli atti istruttori e dibattimentali. La sentenza emessa dal collegio formato in modo diverso da quello che aveva partecipato alle precedenti udienze va pertanto annullata. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Brindisi, 25 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Dolzani), sentenza del 27 novembre 1990, n. 114
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 27 Novembre 1990 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Brindisi, delibera del 25 Novembre 1989
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