Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Rilevanza dei comportamenti tenuti dal professionista nella vita privata.

    Se è pur vero che i fatti disciplinarmente rilevanti sono precipuamente quelli che direttamente attengono all’esercizio dell’attività professionale o che comunque riguardano comportamenti tenuti nell’espletamento della professione, tuttavia anche fatti di per sé privati ma che, per ciò che li caratterizza, valgano a connotare negativamente la figura di un iscritto ad un albo o elenco forense sono da reputare deontologicamente rilevanti e tali, quindi, da poter essere posti a base di un procedimento disciplinare. Il dovere dell’iscritto ad un albo o elenco forense di comportarsi in modo corretto, probo e leale si estende infatti non solo ad ogni circostanza della sua vita professionale, ma anche alla sua vita privata, per quegli aspetti che investano in qualche modo la sua attività di professionista. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pavia, 25 giugno 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Mazzarolli), sentenza del 2 maggio 1991, n. 72

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Praticanti procuratori – Applicabilità.

    Anche i praticanti procuratori, con o senza patrocinio, sono sottoposti al potere disciplinare dei Consigli dell’Ordine ed alla giurisdizione del Consiglio nazionale e anche nei loro confronti è configurabile una responsabilità disciplinare. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pavia, 25 giugno 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Mazzarolli), sentenza del 2 maggio 1991, n. 72

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Elenco speciale annesso all’albo – Esercizio di attività di recupero crediti fuori dallo specifico ufficio «contenzioso crediti» – Cancellazione.

    L’attività di recupero crediti svolta dai dipendenti di un ente (nella fattispecie, la Cassa di Risparmio di Roma), non dà diritto all’iscrizione nell’albo speciale dei procuratori, qualora tali dipendenti siano privi della procura ad lites e svolgano la suddetta attività al di fuori dello specifico ufficio “Contenzioso crediti”. Del tutto irrilevante è, al riguardo, la dichiarazione dell’Ente di avere corrisposto al ricorrente gli specifici emolumenti previsti a favore dei laureati in giurisprudenza che abbiano svolto, per almeno tre anni, in determinati uffici, mansioni di carattere legale. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 16 febbraio 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 23 aprile 1991, n. 71

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Principio di lealtà e correttezza – Omesso pagamento di prestazioni procuratorie – Censura.

    La mancata corresponsione, da parte di un avvocato, delle competenze richieste da colleghi cui siano state affidate funzioni procuratorie costituisce un illecito sanzionabile (nella fattispecie con la censura), che non può giustificarsi adducendo la sussistenza di gravissime (ma non precisate) contestazioni da proporre nei confronti dei colleghi stessi. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bergamo, 19 aprile 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Passino), sentenza del 23 aprile 1991, n. 70

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Elenco speciale annesso all’albo – Trasferimento – Residenza fuori del circondario del Tribunale – Rigetto dell’istanza.

    L’iscrizione nell’Elenco speciale degli enti pubblici (nella fattispecie, l’INPS) non si sottrae all’applicazione delle norme che riguardano l’iscrizione negli albi degli avvocati e dei procuratori legali (artt. 3, 17 e 37 ordinamento professionale). In tal senso, spetta al Consiglio dell’Ordine presso il quale il professionista intende trasferirsi valutare se il richiedente possegga tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione, tra cui anche la residenza nel capoluogo del circondario del Tribunale a cui si chiede l’assegnazione. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Forlì, 2 maggio 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Vacirca), sentenza del 23 aprile 1991, n. 69

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi di probità, correttezza, lealtà e diligenza – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione indebita – Assegno a vuoto – Sospensione.

    L’avvocato che, giovandosi della procura notarile di cui sia stato munito, incassi l’intero credito vantato dal suo cliente nei confronti del debitore esecutato e che successivamente non provveda più a rimettere al cliente la somma incassata, dopo aver emesso, a favore dello stesso, un assegno postale, tratto sul proprio c/c, non convalidato e onorato per insufficienza dei fondi, viene meno ad elementari principi di correttezza, probità e lealtà, con lesione del proprio prestigio e della dignità dell’intera classe forense. L’incolpato, a fronte anche delle reiterate, menzognere affermazioni fatte nel corso del procedimento a proposito della restituzione del maltolto al cliente, merita quindi la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di un anno, che appare del tutto congrua ed adeguata alla gravità delle mancanze commesse. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 14 novembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Landriscina), sentenza del 23 aprile 1991, n. 68

  • Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto da avvocato non abilitato avanti le giurisdizioni superiori – Inammissibilità.

    Il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense è inammissibile qualora sia stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell’elenco dei cassazionisti e quindi non abilitato all’esercizio della professione avanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 5 dicembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Caranci), sentenza del 23 aprile 1991, n. 67

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Dovere di adempimenti previdenziali e fiscali – Attenuanti – Avvertimento.

    Il mancato invio, nei termini prescritti, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori delle comunicazioni previste all’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (c.d. «modello 5») costituisce – di per sé – illecito disciplinare, per violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà propri del professionista forense, indipendentemente dalla richiesta formulata dalla Cassa di previdenza, ex art. 24, terzo comma del proprio regolamento, che non può infirmare il principio fissato dalla legge. Pertanto, l’inizio d’ufficio e in via automatica della procedura disciplinare da parte del Consiglio deve ritenersi del tutto legittimo (peraltro, nella fattispecie, il Consiglio nazionale forense, in considerazione dell’intervenuta estinzione, a seguito di prescrizione, della quasi totalità degli addebiti disciplinari contestati e delle condizioni di salute del ricorrente, ha ritneuto eccessiva la sanzione inflitta dal Consiglio dell’Ordine – sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi quattro – e l’ha sostituita con quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 2 dicembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 23 aprile 1991, n. 66

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi di lealtà e correttezza – Procuratore legale che rivesta la carica di Vice Pretore Onorario – Rapporti con le parti del giudizio – Illecito deontologico – Censura.

    Un avvocato deve in ogni circostanza mantenere un comportamento assolutamente chiaro ed univoco e che non susciti perplessità alcuna in ordine alla sua assoluta linearità sugli intendimenti seguiti (nella fattispecie è stato ritenuto non in sintonia con il decoro e la dignità della professione, tanto da meritare la sanzione della censura, il comportamento del procuratore legale, che nella sua qualità di Vice Pretore Onorario, richiesto di un parere in ordine ai rapporti societari tra due coniugi, abbia indirizzato uno di questi presso il proprio collega di studio e, successivamente, dopo essersi pronunciato come Giudice sul relativo ricorso, abbia assunto il patrocinio dell’altro coniuge). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 17 novembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 23 aprile 1991, n. 65

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Censura.

    Il comportamento dell’avvocato che, in costanza di mandato ricevuto da una società, inizi a patrocinare altri soggetti contro la stessa, così da essere contemporaneamente patrocinatore e contraddittore della medesima persona giuridica, si pone in aperto contrasto con i più elementari principi della deontologia professionale (nella fattispecie, il professionista legale, rappresentante di una cooperativa in alcune controversie affidategli anteriormente al commissariamento della stessa, avrebbe potuto assumere la difesa degli amministratori destituiti, contro la cooperativa, solo dopo aver rinunciato ai mandati conferitegli da quest’ultima, non potendosi distinguere tra gestione ordinaria e gestione commissariale, trattandosi della medesima persona giuridica. L’aver assunto quindi la difesa di soggetti «terzi» contro la cooperativa, pur continuando ad esserne il patrocinatore, significa venire meno a quell’obbligo di correttezza che costituisce la regola fondamentale cui deve ispirarsi l’esercizio dell’attività professionale e fa ritenere del tutto proporzionata alla gravità dell’infrazione disciplinare commessa l’inflitta sanzione della censura). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trieste, 28 giugno 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Lauro), sentenza del 23 aprile 1991, n. 64