Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare: l’avvocato stabilito non può ricorrere in proprio al CNF (senza l’assistenza tecnica di un cassazionista con cui agisca d’intesa)

    L’avvocato stabilito, e cioè il cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea che esercita stabilmente in Italia la professione di avvocato con il titolo professionale di origine e che è iscritto nella sezione speciale dell’albo degli avvocati (art. 3, lett. d, D.Lgs. n. 96/2001), non ha, nel nostro ordinamento, un autonomo ius postulandi: egli può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa solo se agisca “di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato” (art. 8 D.Lgs. n. 96/2001 cit.). Conseguentemente, egli non può ricorrere in proprio al CNF neppure nell’ambito del procedimento disciplinare che lo riguardi, a meno che non agisca d’intesa con un avvocato, il quale deve tuttavia essere iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori, trovando anche in tal caso applicazione la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato cassazionista (Nel caso di specie, il ricorso era stato sottoscritto dall’abogado e dal suo difensore, non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che entrambi i firmatari erano privi di jus postulandi, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 389 del 25 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, sul fatto che il ricorrente in proprio al CNF non debba essere necessariamente Cassazionista, ma tuttavia:
    1) debba essere comunque iscritto all’albo ordinario, sicché non è ad esempio sufficiente:
    a) l’iscrizione nel registro praticanti (CNF n. 288/2024, Cass. n. 22246/2022, CNF n. 148/2022, CNF n. 123/2022, CNF n. 261/2021, CNF n. 149/2020, CNF n. 116/2017, 270/2016, CNF n. 222/2016, CNF n. 111/2016, CNF n. 63/2016, CNF n. 152/2015, CNF n. 44/2015, CNF n. 90/2014, CNF n. 73/2010, CNF n. 72/2010, CNF n. 278/2009, CNF n. 228/2009, CNF n. 222/2009, CNF n. 47/2009, CNF n. 10/2006, CNF n. 274/2004, CNF n. 273/2004)
    b) l’iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti (CNF n. 381/2024, CNF n. 372/2024, CNF n. 368/2024, CNF n. 235/2023, CNF n. 260/2021, CNF n. 55/2020)
    2) l’avvocato iscritto all’albo ordinario debba godere comunque dello jus postulandi, sicché non deve essere già sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo (CNF n. 326/2024, CNF n. 50/2024, CNF n. 115/2023, Cass. n. 7499/2022, Cass. n. 31570/2021, CNF n. 102/2021, CNF n. 92/2021, CNF n. 30/2021, CNF n. 211/2017, CNF n. 210/2017, CNF n. 137/2017, CNF n. 305/2016, CNF n. 269/2016, CNF n. 65/2016, CNF n. 92/2015, CNF n. 41/2012)
    3) l’impugnazione debba riguardare comunque la materia disciplinare, sicché la deroga alla necessità che il ricorrente in proprio sia abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non opera ad esempio:
    a) in materia elettorale (CNF n. 66/2023, CNF n. 2/2009)
    b) in materia di sospensione dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ex art. 29, co. 6, L. n. 247/2012 (CNF n. 158/2019)
    c) in materia di albi, registri ed elenchi (CNF n. 146/2022, CNF n. 94/2015)

  • Rinuncia al mandato professionale: la congruità del preavviso va valutata caso per caso

    L’avvocato deve recedere dal mandato professionale con cautela, al fine di evitare pregiudizi alla parte assistita (art. 14 co. 1 L. n. 247/2012), a cui deve pertanto dare un congruo preavviso nonché ogni informazione necessaria per non pregiudicarne la difesa (art. 32 cdfArt. 32 cdf – Rinuncia al mandatoL’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un con…Leggi il testo completo →). A tal proposito, tuttavia, non esiste una definizione unica di termine congruo, che infatti va necessariamente commisurato alle circostanze di fatto (Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal CDD perché aveva rinunciato al mandato 12 giorni prima della data di udienza. Il CNF, rilevato che, al momento del recesso, la parte assistita era già in possesso dei documenti di causa e vi era altresì il coinvolgimento di un altro avvocato, ha ritenuto congruo detto termine e, conseguentemente, ha annullato la sanzione disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Favi), sentenza n. 388 del 25 ottobre 2024

  • Concorso di illeciti deontologici: la sanzione disciplinare non è frutto di un cumulo giuridico delle singole sanzioni

    Gli istituti del cumulo giuridico e materiale, propri del diritto penale, che prevedono ben precisi canoni di applicazione sanzionatoria, sono del tutto estranei all’ambito normativo del procedimento disciplinare, tanto da escludersi ogni possibilità di applicazione analogica. Infatti, in ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 387 del 25 ottobre 2024

  • Sanzionato l’avvocato che faccia il promotore finanziario anche occasionale del cliente

    Integra violazione dell’art. 23 co. 3 cdfArt. 23 cdf – Conferimento dell’incaricoL’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e…Leggi il testo completo → il comportamento dell’avvocato che, dopo il conferimento del mandato, intrattenga con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall’art. 25 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, l’avvocato aveva convinto il proprio cliente a farsi consegnare € 90.000 per attività di investimento finanziario).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 387 del 25 ottobre 2024

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 387 del 25 ottobre 2024

  • Abilitazione forense: il percorso comunitario non può essere (ab-)usato per aggirare le preclusioni oggettive e soggettive che valgono per il cittadino italiano

    Se deve escludersi l’abusività della condotta del cittadino che si rechi in altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia poi ritorno, anche dopo poco tempo, nella propria nazione per esercitarvi la professione di avvocato, è altresì vero che non viene meno la possibilità di verificare se, attraverso tale percorso, in realtà si persegua la finalità di esercitare la professione forense versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero invece l’esercizio della professione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 386 del 25 ottobre 2024

  • Agli avvocati stabiliti e integrati si applicano le norme sulle incompatibilità professionali

    All’avvocato stabilito e all’avvocato integrato si applicano le norme sulle incompatibilità che riguardano l’esercizio della professione di avvocato (art. 5, co. 2, D.lgs. n. 96/2001).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 386 del 25 ottobre 2024

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 386 del 25 ottobre 2024

  • Avvocato stabilito ed abuso della normativa comunitaria (che non ha lo scopo di regolare l’accesso alla professione forense)

    L’iscrizione dell’avvocato “comunitario” nell’albo italiano costituisce un atto vincolato, subordinato alla ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla normativa europea (direttiva 98/5) e italiana (D.Lgs. n. 96/2001), individuati principalmente nella cittadinanza comunitaria e nell’iscrizione all’organizzazione professionale dello Stato di origine. Tuttavia, lo scopo di tale disciplina è quello «di facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquista la qualificazione professionale» e non già quello di regolare «l’accesso alla professione di avvocato» in detto Stato membro, né può consentire l’elusione delle normative nazionali che disciplinano l’accesso alla professione forense per il tramite di un esame statale di abilitazione, per cui appare conforme al diritto europeo il riconoscimento del potere/dovere in capo alle competenti autorità nazionali di valutare in concreto, nel rispetto dei principi eurounitari, se l’atto di esercizio del diritto di stabilimento non avvenga in forme abusive dello stesso diritto dell’Unione, ferma restando la possibilità di un controllo giurisdizionale dell’attività amministrativa condotta a seguito del ricorso dell’interessato. Di conseguenza, qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell’Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l’iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 386 del 25 ottobre 2024

  • La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

    L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 386 del 25 ottobre 2024