La deliberazione del Consiglio dell’Ordine, con la quale si rigetta una domanda di iscrizione all’albo degli avvocati e procuratori legali, non può essere pronunciata, a pena di nullità, senza la preventiva audizione del richiedente nelle sue giustificazioni, previa assegnazione di un termine non minore di 10 giorni, per presentare eventuali deduzioni. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Avellino, 2 marzo 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. De Dominicis), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 92