Per il combinato disposto degli artt. 37 e 16 l.p.f., il consiglio dell’ordine territoriale, in sede di revisione degli albi professionali, può legittimamente procedere alla cancellazione del professionista, se venga a conoscenza che questi nel momento dell’iscrizione non era in possesso dei titoli o dei requisiti richiesti (nella fattispecie sotto il profilo della condotta). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 27 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Danovi), sentenza del 24 maggio 1996, n. 79