Nel procedimento disciplinare non può trovare applicazione l’istituto della continuazione, propria del procedimento penale. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 6 luglio 1989). Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 117