L’adozione del provvedimento di sospensione cautelare è rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio dell’Ordine territoriale ed è censurabile dal Consiglio nazionale forense solo per vizi di legittimità, quali la violazione di legge o l’eccesso di potere. (Nella fattispecie pertanto è stata respinta l’impugnazione avverso la dichiarazione del Consiglio dell’Ordine che adottava tale provvedimento, una volta […]