La cancellazione, anche d’ufficio, dall’albo da parte del consiglio dell’ordine non può essere pronunciata se non dopo aver convocato l’interessato e sentito le sue giustificazioni. (Accoglie ricorso avverso decisione del C.d.O. di Ariano Irpino dell’8 marzo 1993). Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Guidi), sentenza del 28 marzo 1995, n. 43