L’atto di rinuncia all’impugnazione proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente, determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del C.d.O., e determina la declaratoria di non luogo a procedere per cessata materia del contendere. (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Venezia, 16 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 25 febbraio 1997, n. 17