I contributi previsti dal d.l. n. 382/1994 a favore dei consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai consigli medesimi e non sono soggetti a prescrizione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Rossi), sentenza del 27 maggio 1997, n. 59