Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione elenco speciale – Dipendente ente pubblico trasformato in privato – Praticante procuratore – Diritto all’iscrizione – Non sussiste.

    Deve negarsi la possibilità di iscrizione all’elenco speciale dei dipendenti di enti pubblici che, al momento della trasformazione dell’ente da pubblico a privato, non possedevano i requisiti richiesti e non erano perciò iscritti nel suddetto elenco, posto che in questo caso non si verte in tema di diritti quesiti, tutelati dall’art. 3 della legge 218/90, ma di mera aspettativa, non tutelabile. (Nella specie il richiedente al tempo della trasformazione era semplicemente iscritto nell’elenco dei praticanti e non aveva ancora conseguito l’abilitazione all’esercizio professionale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 16 aprile 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Casalinuovo), sentenza del 19 agosto 1997, n. 93

  • Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale annesso all’albo – Iscrizione – Dipendente di ente pubblico trasformato in privato – Requisiti – Tassatività.

    Il professionista dipendente di ente pubblico trasformato in privato, per mantenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che, prima della trasformazione:
    1) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari dell’ente;
    2) che a detto ufficio egli sia stato adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente stesso; solo in questa ipotesi è consentita la tutela dei diritti quesiti. (Nella specie è stato cancellato dall’albo il professionista dipendente delle Ferrovie dello Stato il cui patrocinio, prima della trasformazione delle stesse in S.p.A. era di competenza esclusiva dell’Avvocatura dello Stato, e nel quale, comunque, dopo la trasformazione in S.p.A. non era stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo). (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Reggio Calabria, 4 maggio 1993).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 1 agosto 1997, n. 92

  • Avvocato – Tenuta albi – Revisione annuale – Verifica dei requisiti per l’iscrizione – Attribuzione permanente al C.d.O.

    Nell’ambito del suo potere di revisione e tenuta degli albi, il consiglio dell’ordine territoriale verificata la mancanza dei requisiti oggettivi o soggettivi necessari per l’iscrizione all’albo, può procedere alla cancellazione del professionista precedentemente iscritto. (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Reggio Calabria, 4 maggio 1993).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Sanino), sentenza del 1 agosto 1997, n. 92

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Accaparramento di clientela – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché volto all’accaparramento di clientela, l’avvocato che con telefonate a familiari, con contatti diretti e con distribuzione di biglietti da visita in luoghi di detenzione o di accoglienza di rei e di persone inclini alla delinquenza, in spregio anche alle acquisizioni di difesa da parte di altri colleghi, si attivi costantemente per ottenere incarichi professionali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Vicenza, 20 marzo 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 22 luglio 1997, n. 91

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Valutazione prove da parte del C.d.O. – Discrezionalità.

    Nel procedimento disciplinare a carico del professionista il consiglio dell’ordine territoriale ha potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte. (Pertanto deve ritenersi legittimo il comportamento dell’ordine che abbia rifiutata l’audizione di alcuni testimoni richiesta dall’incolpato). (Rigetta il ricorso avverso decisone C.d.O. di Vicenza, 20 marzo 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Alpa), sentenza del 22 luglio 1997, n. 91

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza penale dichiarata nulla – Revocazione della precedente condanna disciplinare – Reiscrizione all’albo.

    La sentenza del giudice penale che dichiari nulla altra precedente sentenza di condanna posta alla base di un provvedimento di radiazione dall’albo, ed, ancora, inviti con ordinanza l’ordine professionale a provvedere all’iscrizione, non può portare all’automatica reiscrizione all’albo del professionista non potendosi determinare confusione tra l’autonomia di un organismo amministrativo di diritto pubblico, quale l’ordine forense, e l’autorità giudiziaria. Può invece, grazie alla predetta sentenza, accogliersi la domanda di revocazione ex art. 395 n.5 c.p.c. e successivamente sarà competenza dell’ordine territoriale conformarsi alla decisione adottata ed iscrivere il professionista. (Accoglie il ricorso avverso decisone C.d.O. di Genova, 5 ottobre 1995).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Buccico), sentenza del 15 luglio 1997, n. 90

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del consiglio dell’ordine locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vigevano, 15 marzo 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Tizzani), sentenza del 29 settembre 1997, n. 107

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.

    Il provvedimento di archiviazione del consiglio dell’ordine locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la corte d’appello; ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pordenone, 15 marzo 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Tizzani), sentenza del 11 luglio 1997, n. 89

  • Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Audizione del professionista – Termine di comparizione.

    Il termine di comparizione previsto dagli articoli 43 e 45 r.d. 1578/33 per il procedimento disciplinare deve essere osservato anche nel procedimento di sospensione cautelare, in ossequio ad una norma generale di garanzia dell’imputato ai fini di una compiuta difesa. (Nella specie il professionista era stato notiziato dell’udienza con solo sei giorni d’anticipo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 6 giugno 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Bonazzi), sentenza del 10 luglio 1997, n. 88

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Comunicazione falsa al cliente su accordo transattivo – Apposizione firma falsa di girata su assegno – Trattenimento somme del cliente a compensazione di onorari – Illecito deontologico.

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché lesivo dei doveri di lealtà e correttezza propri della classe forense, l’avvocato che, a seguito di una transazione con l’assicuratore di controparte, abbia omesso di comunicare al cliente i termini reali dell’accordo intervenuto, abbia apposto sull’assegno rilasciato dall’assicuratore al cliente una falsa firma di girata ed abbia quindi trattenuto arbitrariamente una somma sproporzionata per il soddisfacimento delle sue spettanze. (Nella specie, anche in considerazione del comportamento del professionista che ha restituito quanto dovuto, è stata ritenuta congrua la sospensione per la durata di mesi otto in sostituzione di quella per mesi dodici). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisone C.d.O. di Bergamo, 23 gennaio 1996).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 10 luglio 1997, n. 86