Il decorso del periodo di prescrizione è interrotto dalla notificazione all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare e dai successivi atti e non riprende a decorrere fino alla conclusione di esso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 17 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. GAZZARA), sentenza del 18 dicembre 1997, n. 158