Pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto l’avvocato che si faccia intestare una quietanza ed il relativo assegno in modo da poter poi auto-liquidare il proprio compenso. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Termini Imerese, 10 dicembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. DANOVI), sentenza del 16 dicembre 1997, n. 153