L’impedimento dell’avvocato a comparire innanzi al Consiglio dell’Ordine, nell’ambito di un procedimento disciplinare, rappresentato mediante semplice comunicazione telegrafica, senza alcuna certificazione medica, non comporta la nullità della decisione eventualmente adottata dal Consiglio dell’Ordine per la mancata audizione dell’interessato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Perugia, 20 novembre 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. […]