La facoltà di impugnare le decisioni degli ordini forensi in materia disciplinare spetta esclusivamente all’interessato (cioè al professionista) ed al procuratore generale presso la corte d’appello del distretto cui appartiene il consiglio dell’ordine interessato, non certamente all’autore dell’esposto, dato che tale soggetto può trovare tutela attraverso l’intervento del P.G. Nella fattispecie il ricorso è stato […]