Il ricorso con cui si impugna una decisione del C.d.O. va depositato, a pena di inammissibilità, come previsto dall’art. 59 r.d.l. 37/34, presso gli uffici del C.d.O. che ha emesso la pronuncia, e non presso la segreteria del Consiglio nazionale forense. (Dichiara inammisibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 10 dicembre 1993). Consiglio Nazionale […]