Non pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che usi in un atto espressioni il cui contenuto non offenda il collega né il decoro e la dignità della classe forense (Nella specie è stata annullata la sanzione disciplinare della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ragusa, 21 aprile 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. GALATI), sentenza del 28 dicembre 2000, n. 299