Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente, e giustifichi tale comportamento dichiarando di averle trattenute a titolo di compenso professionale, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torre Annunziata, 28 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERINI), sentenza del 2 aprile 2001, n. 49