Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che eserciti attività professionale nel periodo di sospensione disciplinare. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 1 marzo 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 29 maggio 2002, n. 80