L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. n. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione o dalla conclusione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento disciplinare. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta quando ancora non erano trascorsi cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189