Al fine di adempiere l’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 cdf) non è sufficiente lasciare la documentazione stessa nel proprio studio a disposizione del cliente, giacché il termine “restituire”, di cui alla norma, implica una condotta attiva da parte del professionista e non già la semplice messa a disposizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 394 del 28 ottobre 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 171/2021, CNF n. 103/2021, Cass. n. 14233/2020, CNF n. 155/2020, CNF n. 64/2019, CNF n. 87/2015, CNF n. 68/2014.