Il C.N.F., secondo il disposto dell’art. 22, II comma d.l. n. 382/1944, è regolarmente composto e delibera con la presenza di un quarto dei suoi componenti (sette membri), compreso il Presidente o uno dei due Vicepresidenti; è pertanto legittima la decisione assunta con la presenza di un numero di consiglieri pari o superiore a sette. […]