La specificazione dei motivi d’appello da effettuarsi nell’atto di impugnazione è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni di fatto e di diritto, delle doglianze e delle mere eccezioni, tali da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum, e quindi delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. Pertanto, deve essere rigettato il ricorso che muova alla decisione solo generiche doglianze che non si traducono in una critica logico-costruttiva idonea ad incidere sulla struttura razionale della decisione impugnata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Calabria, 16 dicembre 1997).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i terzi – Dovere di probità – Dovere di correttezza – Concorso in truffa – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che per ragioni di profitto ponga le proprie conoscenze professionali e la dignità della toga al servizio di interessi criminali, partecipando attivamente ad una truffa per la vendita illegittima di un bene. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dieci nei confronti dell’avvocato che al fine di commettere una truffa induceva un notaio ad attestare falsamente, in una procura a vendere, che la firma apposta su una procura fosse autentica, e utilizzava, in concorso con altri, la predetta procura per alienare all’insaputa del proprietario il bene, incassando le somme ricevute per la vendita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 26 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 23 aprile 2004, n. 101
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Omessa audizione di testi indicati – Validità della decisione.
Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata ammissione dei testi indicati, quando risulti che il C.d.O. abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo del fatto da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 26 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 23 aprile 2004, n. 101
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Sentenza penale divenuta definitiva – Efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare – Sussiste.
La sentenza penale irrevocabile di condanna, ex art. 653 c.p.p., come pure modificato dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 26 novembre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 23 aprile 2004, n. 101
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente alla segreteria del C.N.F. – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 14 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PACE), sentenza del 23 aprile 2004, n. 100
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Praticante avvocato – Ricorso proposto personalmente al C.N.F. – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n.37/ 1934, perché non iscritto all’albo professionale , in quanto praticante, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 14 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PACE), sentenza del 23 aprile 2004, n. 100
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Rigetto – Ricorso al C.N.F. – Praticante avvocato – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, comma I, r.d. n. 37/13934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 23 aprile 2004, n. 98
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia al ricorso – Inammissibilità.
L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 23 aprile 2004, n. 98
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Avvocato – Tenuta albi – Domanda di reiscrizione – Rigetto – Ricorso al C.N.F. – Avvocato radiato – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità.
E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello jus postulandi, ex art. 63, comma I, r.d. n. 37/13934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista non era iscritto perché era stato radiato dall’albo). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 20 gennaio 2003)
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Decisione del C.d.O. di rimessione degli atti ad altro C.d.O. – Atto inimpugnabile.
E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso una decisione del C.d.O. di rimessione degli atti ad altro C.d.O.. Infatti gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei consigli e i conflitti di competenza. (Nella specie il consiglio dell’ordine aveva deciso l’invio degli atti relativi alla domanda di iscrizione ad un altro consiglio e quest’ultimo non si era opposto, pertanto non era sorto il conflitto di competenza ricorribile al C.N.F.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 luglio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 96