Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che induca il proprio cliente in errore facendosi versare delle somme di cui successivamente si appropri. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione all’avvocato che si faceva consegnare dal cliente somme di cui poi si appropriava dichiarando falsamente che sarebbero servite per il pagamento della sanzione pecuniaria che sarebbe stata inflitta a seguito del patteggiamento concluso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 5 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 28 aprile 2004, n. 114