Ancorché, in linea di principio, l’avvocato che si presti alla verbalizzazione abbia il dovere di fedele trascrizione, essendo inammissibile un intervento sul testo dettato dal giudice senza esplicita autorizzazione di quest’ultimo, deve ritenersi non intenzionalmente diretto a violare tale dovere il comportamento in concreto tenuto dall’incolpato che sostituisca una congiunzione con altra non idonea ad alterare sotto il profilo semantico il fatto oggetto della deposizione del teste, dovendo piuttosto ritenersi ragionevole la correzione d’impulso, del resto resa evidente dalla interlineatura che non occulta la congiunzione precedentemente scritta. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 15 aprile 2002).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Incarico G.O.T. – Rimozione causa incompatibilità – Ritardo trascurabile – Illecito – Esclusione.
Nel caso in cui il professionista abbia richiesto ed accettato la nomina a GOT, il breve ritardo nel rimuovere la causa di incompatibilità prevista dall’art. 42 quater dell’Ordinamento Giudiziario (nella specie 17 giorni), non può determinare la responsabilità disciplinare dell’avvocato, poichè l’incompatibilità non è assoluta (nel senso che impedisce l’iscrizione a qualsiasi Albo), ma territorialmente relativa (nel senso che impedisce l’esercizio della professione “nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 23 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 191
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso del P.G. – Deduzione generica illegittimità provvedimento di proscioglimento – Inammissibilità.
Atteso che il giudizio disciplinare non è, di regola, un giudizio di mero annullamento, in quanto il CNF, di fronte a vizi di legittimità o di merito del provvedimento amministrativo impugnato, dispone del potere di provvedere direttamente a definire la vicenda disciplinare, deve ritenersi che il P.G., allorché denunci l’illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato per violazione di legge o per difetto di motivazione, non può limitarsi a chiederne l’annullamento ai fini di una nuova decisione, quale essa sia. Va pertanto dichiarato inammissibile, poiché inidoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, il ricorso al CNF con cui il P.G., deduca semplicemente l’illegittimità del provvedimento amministrativo di proscioglimento degli incolpati, senza formulare doglianze specifiche sia con riferimento ai lamentati vizi dell’atto impugnato, sia con riguardo alle ragioni che dovrebbero sorreggere una diversa definizione del procedimento disciplinare. (Dichiara l’inammissibilità del ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 190
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Secondo la consolidata interpretazione delle regole sulla prescrizione dell’azione disciplinare, l’effetto estintivo si verifica allorché siano decorsi cinque anni dalla commissione del fatto che integri una violazione deontologica di carattere istantaneo. Nel procedimento davanti al C.d.O. territoriale la prescrizione è interrotta soltanto dagli atti notificati all’incolpato, i quali hanno efficacia interruttiva istantanea, nel senso che dalla data di ciascun atto comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale. Deve pertanto ritenersi prescritta l’azione disciplinare, qualora tra la notificazione della deliberazione di apertura del procedimento (29 settembre 1994) e la notificazione del decreto di citazione (25 febbraio 2000) sia trascorso un tempo maggiore dei cinque anni, laddove le iniziative intermedie del Consiglio locale (deliberazioni di rinvio a giudizio) non siano state notificate o comunque portate a conoscenza dell’incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 15 maggio 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto.
La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista sottoposto a procedimento disciplinare richiede una contestazione dell’addebito e la comunicazione di un’incolpazione che, benché non necessariamente minuta, completa e particolareggiata nella esposizione dei fatti che integrano l’illecito, consenta di approntare una difesa. Deve pertanto ritenersi viziata, e come tale va annullata, la decisione del CdO locale nel caso in cui, per un verso, si riporti un capo di incolpazione che valuti illecita, e contesti come tale, una condotta di cui non è dato di conoscere gli elementi e fatti oggettivi e materiali che la integrano, poiché privo della menzione dei fatti addebitati, e, per altro verso, non consenta nella motivazione di ricostruire, perché carente, il processo logico attraverso il quale si è ritenuta illecita una non esplicitata condotta. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Locri, 10 marzo 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Rapporti con i colleghi.
Pone in essere un illecito deontologico per violazione dell’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, in relazione agli art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, il professionista che non mantenga un comportamento ispirato a correttezza e lealtà nei confronti del collega, accusandolo ingiustamente di non avere accolto una sua richiesta di rinvio del tentativo di conciliazione davanti la Commissione Provinciale, e che non osservi il dovere di verità nella redazione dell’esposto presentato al C.d.O. territoriale, rappresentando in modo parziale e non veritiero fatti non corrispondenti alla realtà, al fine di indurre l’organo disciplinare locale ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo collega, successivamente archiviato (in CNF, nella specie, ha ridotto la sanzione della censura a quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 19 aprile 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancata restituzione documentazione – Illecito deontologico.
Viene meno ai doveri di correttezza l’avvocato che, dopo la revoca del mandato, non consegni al suo assistito che ne faccia precisa richiesta tutta la documentazione relativa alle cause promosse nell’interesse di quest’ultimo (il CNF, nella specie, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente, che lealmente ha ammesso la propria responsabilità in ordine agli addebiti contestati, ha ridotto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dalla professione da un anno a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 21 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 186
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e diligenza – Mancato svolgimento attività difensiva – Violazione
Viola i doveri di correttezza, diligenza e difesa il professionista che, dopo avere accettato l’incarico di difendere il cliente in un giudizio civile e dopo essersi fatto versare degli acconti, trascuri successivamente la causa, disertando il giudizio e non svolgendo alcuna attività difensiva, con la conseguente soccombenza del suo assistito. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 21 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 186
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione di somme – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento contrario agli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo →, art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →, art. 36 c.d.f.Art. 36 cod. prev. – Autonomia del rapporto.L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.L’avvocato non deve…Leggi il testo completo →, art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → il professionista che, essendosi fatto consegnare dalla cliente una somma di denaro al fine di effettuare un’offerta nell’ambito di una procedura esecutiva per l’acquisto di appartamento, se ne appropri non effettuando alcuna offerta, non partecipando in alcun modo alla procedura esecutiva come da incarico ricevuto e ponendo in essere attività anche decettive, così venendo meno ai suoi doveri professionali ed arrecando nocumento all’assistito (nella specie, è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 17 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 185
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi.
Nel caso in cui professionisti partecipi del medesimo studio legale contemporaneamente prestino la propria attività in favore di soggetti in conflitto di interessi è ravvisabile la violazione dell’art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →, trattandosi di un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale. Al fine di escludere l’illecito deontologico, invero, non rileva la circostanza secondo cui tra i professionisti sussista, come nelle specie, un semplice rapporto di colleganza di studio, e non invece un legame societario o d’altro tipo. Deve essere, infatti, condivisa l’interpretazione del citato art. 37 c.d.f. (ancor più a seguito della intervenuta modifica), secondo cui, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell’autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (nella specie, il CNF ha ritenuto di irrogare la sanzione dell’avvertimento, in luogo di quella della censura, ritenuta eccessiva anche per la mancanza di un danno effettivo subito dall’esponente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 31 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 184