La decisione disciplinare del C.N.F. è esecutiva per legge dal momento della sua pubblicazione e notificazione all’incolpato, mentre la coeva comunicazione al C.d.O. territoriale preso il quale l’interessato risulta essere iscritto, serve allo scopo di consentire le conseguenti annotazioni che il consiglio è tenuto ad effettuare quale custode dell’albo. Pertanto, è inammissibile l’incidente di esecuzione proposto per eccepire la competenza del C.d.O. territoriale; nella fase esecutiva l’esecuzione avviene, infatti, in modo automatico e il Consiglio territoriale ha la sola funzione di semplice annotazione, dopo aver accertata la formalità della notifica effettuata. (Nella specie peraltro l’eccezione di esecuzione sarebbe stata comunque inammissibile perché il C.N.F. non aveva pronunciato ancora la sua decisione, e la decisione del Consiglio dell’ordine territoriale era priva di efficacia esecutiva a seguito della impugnazione proposta al C.N.F.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Trieste, 23 novembre 1998 e decisione C.N.F. 25 marzo 2006).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Mancanza patrocinio dinanzi Corte di Cassazione – Predisposizione ricorso – Illecito deontologico – Insussistenza – Fattispecie.
Il professionista che, su incarico della cliente, predisponga un ricorso per Cassazione pur non essendo ancora ammesso al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e che, pur consapevole di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sull’ammissibilità del ricorso per Cassazione sottoscritto soltanto dalla parte offesa, depositi il ricorso successivamente dichiarato inammissibile per tale ragione, non viene meno al fondamentale dovere di rendersi affidabile, per avere accettato un incarico senza averne titolo in violazione degli artt.8, 12 e 13 c.d., laddove, prima dell’assunzione dell’incarico, comunichi alla cliente la circostanza di essere privo del patrocinio, nonché la possibilità che il ricorso sia sottoscritto da un altro avvocato abilitato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 febbraio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 29 dicembre 2006, n. 210
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.
Il ricorso al CNF presentato direttamente dall’esponente contro il provvedimento di archiviazione del CdO territoriale è inammissibile. Invero, in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare, non dunque la situazione posta alla attenzione di questo Consiglio Nazionale che riguarda un provvedimento di archiviazione, e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello (art. 50 L. n. 36/34). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 7 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 29 dicembre 2006, n. 209
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Avvocato – Norme deontologiche – Autenticazione delega mai conferita – Dovere di diligenza – Violazione – Sussistenza.
Il comportamento del professionista che, nella qualità di difensore di più persone in una causa di divisione di eredità, autentichi sulla delega a margine dell’atto di appello le firme di coeredi che invece mai l’abbiano apposta, non integra violazione dei principi di probità (art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e verità (art. 14 c.d.f.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →), dovendo piuttosto essere ravvisata una responsabilità per violazione del dovere di diligenza (art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →), il quale si sostanzia, appunto, nella attenzione che deve essere prestata nella certificazione della autografia della procura, attesa la rilevanza che questa attività del difensore ha nell’ambito del giudizio. Tuttavia, pur non essendo in discussione il principio sulla responsabilità dell’avvocato nella certificazione dell’autografia, può riconoscersi che laddove, come nella specie, non vi sia stata una cosciente volontà di venir meno ai propri doveri, difetta la volontarietà dell’azione, che è elemento indispensabile (art. 3 c.d.f.) per sanzionare un comportamento deontologicamente rilevante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 29 dicembre 2006, n. 208
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi – Effetti istantanei.
Attesa la natura amministrativa del procedimento di primo grado che si svolge innanzi al Consiglio dell’Ordine territoriale, l’interruzione del decorso della prescrizione dell’azione disciplinare ha carattere istantaneo, verificandosi solo per effetto dell’atto interruttivo, senza l’ulteriore effetto sospensivo fino all’esito del procedimento, che è proprio del procedimento giurisdizionale, sul quale si modella, invece, il procedimento davanti al CNF. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 29 dicembre 2006, n. 207
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
È immune dai vizi denunciati, e va pertanto confermata, la decisione con cui il COA territoriale, dopo avere escusso numerosi testimoni, pervenga al proscioglimento dell’incolpato, valutando correttamente le risultanze dell’istruttoria e, in particolare, le dichiarazioni del giudice di pace, certamente attendibili per la qualità del soggetto nell’esercizio delle funzioni pubbliche (nella specie, l’incolpato è stato prosciolto dall’addebito di aver tenuto in udienza un comportamento non corretto nei confronti del collega di controparte attraverso aggressioni fisiche e verbali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 18 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. EQUIZZI), sentenza del 29 dicembre 2006, n. 206
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo.
L’indebita appropriazione e la conseguente mancata restituzione di somme consegnate al difensore dal proprio cliente al fine di adempiere al mandato ricevuto, integra un’ipotesi d’illecito di natura continuata, rispetto al quale, pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza disciplinare, la decorrenza del termine di prescrizione della relativa azione disciplinare ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (nella specie, perdurando in sede disciplinare l’indebito trattenimento,il Collegio ha ritenuto non prescritto l’illecito disciplinare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 ottobre 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri correttezza e lealtà – Mandato ad agire penalmente contro collega – Omessa verifica consistenza accuse – Illecito deontologico – Sussistenza.
Viola i principi di correttezza e lealtà alla cui osservanza ciascun professionista è obbligato nei comportamenti fra colleghi, l’iscritto che, assunto un mandato ad agire penalmente contro taluni colleghi, ometta sia di verificare la consistenza delle accuse mosse questi ultimi, sia di informare il COA sull’attività intrapresa. Invero, se in linea generale il professionista deve sempre effettuare un attento controllo delle carte gli vengono esibite dal cliente per verificare un effettivo fondamento sull’azione che si intende intentare, ancor maggiore, sempre nel rispetto del mandato affidatogli, deve essere l’approfondimento da svolgere dovendo agire contro dei colleghi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 204
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza, lealtà e decoro professionale – Notifica atto di pignoramento anteriormente alla scadenza del termine di pagamento concordato presso il C.O.A. – Illecito – Sussiste.
Pone in essere un comportamento in violazione del dovere di correttezza, lealtà e decoro professionale il professionista che notifichi l’atto di pignoramento nei confronti del debitore, quando ancora il termine concordato per il pagamento non sia scaduto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 maggio 2005).
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Avvocato – Norme deontologiche – art. 22 canone II c.d.f. – Obbligo informativa preventiva – Jus superveniens – Esclusione – Illecito – Insussistenza.
A seguito dell’entrata in vigore il nuovo codice deontologico, con le modifiche introdotte nel testo approvato dal CNF nella seduta del 27 Gennaio 2006, è venuto meno l’obbligo, previsto dall’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, di dare preventiva informativa al CdO dell’azione giudiziaria che si intende promuovere nei confronti di un collega. Pertanto, per effetto dello jus superveniens posteriore al ricorso e, ancor prima, alla incolpazione ed alla decisione, deve ritenersi che il comportamento dell’incolpato, alla luce della nuova disciplina, non costituisce illecito disciplinare, con conseguente accoglimento del ricorso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 ottobre 2005).