La grave inimicizia, che può essere eccepita come motivo di ricusazione si riferisce a rapporti estranei al processo, in particolare alla presenza di ragioni di rancore o avversione pregiudicanti l’imparzialità del giudice e non può, invece, se non per situazioni eccezionali e patologiche, originare dalla attività giurisdizionale del giudicante medesimo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso […]