Conformemente al costante insegnamento del CNF, l’impugnazione si propone, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 37/1934, mediante ricorso da depositarsi, a pena di inammissibilità, presso la segreteria del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rieti, 2 febbraio 2007). Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Stefenelli), […]