Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Segnalazione disciplinare d’ufficio ai danni dello stesso COA segnalante: escluso il conflitto di interessi (che ne imporrebbe l’astensione)

    Nel caso di segnalazione disciplinare d’ufficio per (potenziale) illecito deontologico perpretrato ai danni dello stesso COA segnalante, questi è tenuto a trasmettere gli atti al CDD, non sussistendo un conflitto di interessi che ne imporrebbe l’astensione ex art. 6-bis L. n. 241/1990 (secondo cui «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale») giacché la disposizione de qua si riferisce a soggetti la cui attività sia idonea ad influire sulle successive determinazioni amministrative mentre qui la segnalazione del COA appare del tutto neutra rispetto alle valutazioni che spettano all’Organo distrettuale (Nella specie, oggetto della segnalazione disciplinare al CDD era una missiva ritenuta offensiva e indirizzata al COA segnalante stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In arg. cfr. pure CNF n. 384/2024, CNF n. 219/2022, CNF n. 27/2022, CNF n. 136/2020, CNF n. 122/2020, CNF n. 244/2021, CNF n. 189/2016 secondo cui la mera pendenza di una lite civile, penale o disciplinare contro il proprio giudice non configura di per sè una situazione di “grave inimicizia” ex art. 51 cpc, sicché non basta per la ricusazione o chiederne l’astensione.

  • Procedimento disciplinare avviato d’ufficio: la comunicazione iniziale al Segnalato da parte del COA

    Anche nel caso di segnalazione disciplinare d’ufficio (artt. 29, 50 e 51 L. n. 247/2012 nonché dell’art. 11 Reg. CNF n. 2/2014), nel trasmettere gli atti al CDD, il COA provvede ad avvisare l’iscritto dell’avvio del procedimento, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012). Tuttavia, qualora a tale adempimento provveda -irritualmente- non il COA segnalante ma il CDD, tale divaricazione dal modello procedimentale ordinario non è causa di nullità del procedimento stesso né della relativa decisione qualora non abbia inciso, in concreto, sulle garanzie difensive del Segnalato (come nella specie).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

  • L’azione disciplinare è obbligatoria ed è attivabile anche d’ufficio (quindi anche in assenza di esposto)

    Ai sensi degli artt. 29, 50 e 51 L. n. 247/2012 nonché dell’art. 11 Reg. CNF n. 2/2014, il COA ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni, sicché l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

  • Prescrizione disciplinare e conflitto di interessi: l’illecito ha natura permanente

    L’attività svolta dall’avvocato in conflitto di interessi (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) costituisce illecito permanente, sicché la prescrizione della relativa azione disciplinare decorre solo dalla cessazione della permanenza stessa, ossia dalla data di cessazione della condotta per rinuncia o revoca del mandato, ovvero per conclusione dell’incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025

  • Il mero errore materiale nel capo di incolpazione non inficia la relativa delibera disciplinare

    Deve escludersi la nullità della delibera consiliare contenente l’addebito disciplinare ove il capo di incolpazione sia affetto da mero errore materiale, ove non sia tale da pregiudicare l’intelligibilità della delibera stessa, ossia non costituisca lesione del diritto di difesa (come nella specie). Infatti, l’addebito disciplinare può ritenersi nullo solo per difetto di specificità o nel caso di assoluta incertezza sui fatti oggetto di contestazione ovvero quando la contestazione sia tale per cui, con la lettura della incolpazione, l’interessato non sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 218 del 25 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Scarano), sentenza n. 11 del 28 febbraio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 87 del 1° giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 27 settembre 2018, n. 111, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 12 settembre 2018, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14 (erronea indicazione del numero del procedimento), Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 306 (nome di battesimo dell’incolpato), Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 27 luglio 2016, n. 250, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), ordinanza del 23 marzo 2016, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25 (erronea indicazione della data della decisione disciplinare), Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 12 maggio 2010, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Italia, rel. Italia), sentenza del 3 maggio 2005, n. 85, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Grimaldi), sentenza del 16 dicembre 2004, n. 312, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Vermiglio), sentenza del 23 aprile 2004, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Equizi), sentenza del 23 aprile 2004, n. 77, Consiglio Nazionale Forense (pres. Galati, rel. Zurlo), sentenza del 29 marzo 2000, n. 21.

  • La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari

    Rientra nella discrezionalità del Giudice della deontologia disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa, atteso che i relativi provvedimenti hanno carattere ordinatorio e meramente preparatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

  • L’omessa (o tardiva) fatturazione di compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla cessazione della condotta omissiva.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 63 del 10 marzo 2025

  • La malattia dell’incolpato non scrimina l’illecito ma può eventuamente attenuare la sanzione

    Sebbene le condizioni di salute psicofisica dell’incolpato non costituiscano, di per sè sole, una scriminante per l’illecito deontologico (per il quale è infatti sufficiente la volontarietà dell’azione), pur tuttavia ben possono incidere -mitigandola- sulla relativa sanzione disciplinare (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento al mandato professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 60 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 487/2024, CNF n. 4/2024, CNF n. 261/2023.

  • Divieto di intrattenere con il cliente rapporti economici di qualsiasi natura: l’illecito è permanente

    Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, la violazione dell’art. 23 co. 3 cdfArt. 23 cdf – Conferimento dell’incaricoL’incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell’interesse proprio o della parte assistita, l’incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest’ultima e…Leggi il testo completo → (ossia il divieto di intrattenere con il cliente rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che possano influire sul rapporto professionale) è di natura permanente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Rivellino), sentenza n. 59 del 10 marzo 2025