Laddove un avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 29 giugno 2007).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Disciplina ragionevole durata del processo – applicabilità – Esclusione
In relazione ai procedimenti disciplinari non è applicabile la norma afferente alla ragionevole durata del procedimento, in particolare nella fase di trattazione davanti al C.O.A., non trattandosi di organo giurisdizionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 29 giugno 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Valutazione delle prove – Discrezionalità – Principio del libero convincimento del giudice
Il C.d.O., nella sua funzione di Giudice della deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza dell’esposto deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione degli esponenti, laddove, attraverso la valutazione degli atti, si sia già pervenuti all’accertamento del fatto da giudicare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 29 giugno 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera di apertura del procedimento cautelare – Impugnazione – Ammissibilità – Scrutinio di merito – Esclusione
La delibera di apertura del procedimento disciplinare, pur strutturalmente decisione, ha un contenuto non decisorio del merito e tanto meno anticipatorio di esso, restando quest’ultimo impregiudicato ed affatto condizionato dalla manifesta volontà di sottoporre al vaglio dibattimentale l’accusa. Ne consegue che la revisione spettante al CNF in sede di impugnativa dei provvedimenti di apertura del procedimento disciplinare resta limitata entro un mero riscontro di legalità che abbia solo ed esclusivo riguardo all’esistenza di tutti i presupposti formali per la relativa adozione.
Deve ritenersi inammissibile il ricorso che, proposto avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare del Consiglio dell’Ordine, esibisca censure di merito, risultando in tale sede precluso al C.N.F. un tale scrutinio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 7 settembre 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 102
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti
Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.
Le espressioni utilizzate dal professionista esorbitano dal diritto di critica, con conseguente inconfigurabilità della relativa scriminante, allorquando, come nella specie, l’avvocato non si limiti ad indicare, nell’ambito dell’intervista rilasciata agli organi di stampa, le ragioni per cui ritenga erronea la decisione del giudice, ma ponga in dubbio la stessa capacità del magistrato di giudicare in modo sereno e corretto, accusando l’organo giudiziario di versare in uno status soggettivo patologico e caratteriale (schizofrenia, arroganza e presunzione) tale da comprometterne la capacità di giudizio e di essere condizionato da finalità estranee al processo (giustizialismo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 28 novembre 2006).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 101
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Principi comunitari in materia di concorrenza – Rilevanza – Esclusione
In tema di cancellazione dall’Albo per incompatibilità dell’avvocato dipendente pubblico part-time, il divieto ripristinato dalla legge n. 339/2003 deve essere ritenuto coerente con la caratteristica (peculiare della professione forense) dell’incompatibilità con qualsiasi “impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”, non incontrando la discrezionalità del legislatore, libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Peraltro, pur prescindendo dal rilievo che una tale posizione debba inquadrarsi più correttamene nella categoria delle mere aspettative che non dei diritti, non può ritenersi che la suddetta disciplina dovesse necessariamente essere indirizzata nel senso di escludere l’applicazione del nuovo regime restrittivo a coloro che già risultavano legittimamente iscritti nell’albo, anche perché non può dirsi che una disciplina transitoria manchi, essendo al contrario essa individuabile proprio nel primo comma dell’art. 2, l. cit., che opportunamente e ragionevolmente prevede un adeguato periodo di “moratoria” per esercitare l’opzione tra l’impiego e la libera professione (come altresì puntualizzato dalla Corte cost. con l’ord. n. 91/09).
La disciplina posta dalla legge n. 339/03, che si occupa di un problema di regolamentazione del pubblico impiego, si riferisce propriamente alla Pubblica Amministrazione ed alle modalità di esercizio di funzioni pubbliche e non tratta affatto dell’ordinamento e dell’organizzazione della professione di avvocato, che rimane intatto nei suoi principi. Va pertanto esclusa la possibilità di disapplicare la suddetta normativa per asserita contrarietà della stessa con il Trattato istitutivo della Comunità Europea sotto il duplice profilo della disciplina della concorrenza tra imprese e del diritto di libera circolazione degli avvocati nell’Unione europea. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 27 settembre 2007). -
Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico – Impiego part time – Incompatibilità ex l. n. 339/03 – Principi di uguaglianza e di proporzionalità – Violazione – Disapplicazione – Invalidità della decisione del C.d.O. – Esclusione
Va esclusa la disapplicazione della legge n. 339/2003, e con essa l’invalidità della delibera di cancellazione adottata dall’Albo degli Avvocati in applicazione della citata normativa, per asserito contrasto della stessa legge con i principi di uguaglianza e di proporzionalità delineati dall’art. 5 comma 3 TCE. La legge n. 339/03 non viola il principio di proporzionalità enunciato dall’art. 5 TCE, poiché la restaurata incompatibilità per il tramite della citata disciplina non mira ad elidere soltanto possibili specifici conflitti di interesse, ma piuttosto un permanente stato di confusione tra l’interesse di una singola amministrazione pubblica (e, quindi, complessivamente l’interesse pubblico perseguito) e quello del soggetto estraneo alla P.A. che si affida come cliente all’avvocato, il quale deve anteporre quell’interesse ad ogni altro (anche al proprio). Ne consegue che la soluzione di non lasciare al Giudice disciplinare del caso singolo la valutazione ex post ma di elidere il conflitto in radice mediante la sanzione della incompatibilità, si appalesa senz’altro proporzionata all’alto scopo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 27 settembre 2007).
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Avvocato – Tenuta albi – Dipendente pubblico part time – Incompatibilità ex l. n. 339/2003 – Cancellazione – Impugnazione – Questione pregiudiziale Corte di Giustizia – Difetto requisiti ammissibilità – Istanza di sospensione del giudizio dinanzi al C.N.F. – Rigetto – Violazione diritti quesiti – Esclusione – Contrarietà ai principi comunitari della libera concorrenza tra imprese e della libera circolazione degli avvocati nell’U.E. – Esclusione
Va rigettata l’istanza di sospensione del procedimento dinanzi al C.N.F. in attesa della decisione della Corte di Giustizia Europea cui il giudice interno (nella specie il G.d.P. di Cortona), ai sensi dell’art. 234 TCE, abbia rimesso questione pregiudiziale in ordine all’asserita illegittimità comunitaria della l. n. 339/2003 sotto il particolare ma non esclusivo profilo della violazione dei diritti quesiti dei dipendenti pubblici a part-time ridotto, allorquando, come nella specie, la questione si presenti ictu oculi inammissibile, poiché svincolata dall’oggetto del giudizio (e dunque meramente astratta), nonché inidonea a dar luogo ad un pronunciamento della Corte utile in concreto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 27 settembre 2007).
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Avvocato – Tenuta albi – Sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti – Mancata prestazione giuramento ex art. 12 l.p. – Cancellazione – Ricorso sottoscritto personalmente dal professionista straniero – Difetto di jus postulandi – Inammissibilità – Questione di illegittimità costituzionale – Violazione libertà religiosa – Violazione art. 54 co. 2 Cost. – Infondatezza
Deve ritenersi inammissibile il ricorso, proposto dal professionista straniero il quale eserciti stabilmente in Italia la professione con il titolo professionale di origine avverso la delibera con cui il C.d.O. ne disponga la cancellazione dalla Sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti, che risulti personalmente sottoscritto dal ricorrente – non potendo quest’ultimo esercitare da solo la professione – e che difetti dell’ulteriore requisito dell’intesa con un professionista abilitato prescritto dall’art. 7 del d.lgs. n. 96/01.
Il giuramento previsto dall’art. 12 l.p. costituisce condizione per l’esercizio dell’attività professionale e, in difetto della sua osservanza, il professionista deve ritenersi privo dello jus postulandi.
Il giuramento prescritto dall’art. 12 l.p. è privo di significato religioso, essendo la relativa formula, sotto tale profilo, agnostica. Va pertanto esclusa la rilevanza e la fondatezza dei rilievi di costituzionalità della suddetta norma sollevati con riferimento agli artt. 19, 20 e 21 Cost., dovendosi escludere che la prestazione di giuramento richiesta agli esercenti della professione forense possa contrastare con il diritto di professare la fede o il proprio pensiero o incidere sul diritto di associarsi liberamente per ragioni di culto o di religione.
È infondata la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 12 l.p., sollevata per asserito contrasto con l’art. 54, comma 2, Cost., in quanto tale norma, ad onta della indubbia funzione di pubblico interesse cui è intesa la professione di avvocato, indica, ma non limita, i casi in cui la legge ne impone la prestazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pavia, 6 luglio 2009).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 99
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Valutazione degli indizi – Mancanza di prova certa – Assoluzione
Il procedimento logico di valutazione degli indizi, al fine di verificare la relativa rispondenza a parametri valutativi idonei a pervenire alla affermazione di responsabilità dell’incolpato, si articola in due momenti, il primo orientato ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e precisione degli indizi ed il secondo implicante l’esame globale ed unitario della fattispecie, sicché l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria e l’insieme può assumere l’unitario e pregnante significato dimostrativo, per il quale può affermarsi la prova logica del fatto.
Il ricorrente va prosciolto dalla contestata violazione deontologica perché il fatto non sussiste allorquando risulti fortemente dubbia la prova che i fatti si siano realmente verificati così come descritti e contestati con il capo di incolpazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 9 giugno 2008).