Integra violazione degli artt. 22 can. II c.d.f. e art. 30 c.d.f.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo →, siccome lesiva dei principi di correttezza e di lealtà che sottendono al rapporto di colleganza tra avvocati, la condotta del professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali. (Nella specie, peraltro, il CNF ha ritenuto equo sostituire all’inflitta sanzione della sospensione per due mesi dall’esercizio della professione quella della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 6 novembre 2007).
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisone del C.d.O. – Decisione concernente la determinazione del periodo della sospensione dall’esercizio della professione – Ricorso al CNF – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il COA territoriale si limiti a prendere atto della notifica della sentenza di sospensione dall’esercizio professionale pronunciata dal CNF determinandone il periodo, atteso che tale decisione non può essere sospesa se non da un provvedimento della Cassazione a Sezioni Unite. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 108
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorso proposto personalmente dall’incolpato privo di jus postulandi – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso sottoscritto dall’avvocato che, al momento della relativa proposizione, risulti sospeso dall’esercizio della professione e, dunque, privo dello jus postulandi. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 giugno 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 108
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con il C.d.O. – Revisione periodica dell’Albo tramite questionario – Mancata risposta – Dovere di collaborazione – Violazione – Illecito deontologico – Sussistenza
L’esercizio, da parte del Consiglio dell’Ordine, del potere-dovere di procedere periodicamente alla revisione dell’Albo ed alle occorrenti variazioni ex art. 16 r.d.l. m. 1578/1933, al fine di accertare nei singoli professionisti l’eventuale perdita dei requisiti personali o la sussistenza di situazioni incompatibili con l’iscrizione, comprende anche il potere di interpello dell’iscritto, il quale ben può trovare estrinsecazione attraverso un questionario, sia pure nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Integra pertanto un illecito disciplinare la condotta del professionista che non risponda all’invito del C.d.O., in sede di revisione periodica dell’Albo, di fornire le informazioni richieste tramite questionario, conformemente alla costante giurisprudenza del C.N.F. secondo cui, in esplicazione del generale principio enunciato dall’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →, deve ritenersi riprovevole sul piano disciplinare il contegno dell’avvocato che si sottragga ai doveri di collaborazione col proprio C.d.O., omettendo la comunicazione di inesistenza di motivi di incompatibilità richiestagli nell’ambito dei compiti di revisione dell’Albo ad esso riservati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 11 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 107
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere omissivo – Condotta omissiva permanente o continuata – Decorrenza del termine – Esclusione
Qualora la condotta ascritta al professionista abbia natura omissiva, il termine di prescrizione non può ritenersi decorso, non essendo mai cessata la condotta incriminata che, nella specie, assume i connotati della continuità e della permanenza. (Nella specie, la condotta censurata risultava integrata dal mancato adempimento delle prestazioni restitutorie oggetto di giudicato civile). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 giugno 2008).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Acquiescenza anteriore alla notificazione del provvedimento – Configurabilità – Esclusione
Nel sistema delineato dall’art. 50 L.P. e dall’art. 51 del R.D. n. 37/34, la deliberazione adottata dall’organo disciplinare a conclusione della discussione costituisce un primo elemento del procedimento di formazione della decisione, di per sé inidoneo ad integrarne da solo gli effetti sostanziali, di talché la decisione assume consistenza giuridica di provvedimento sanzionatorio soltanto con la sua pubblicazione mediante deposito dell’originale nella segreteria del Consiglio dell’Ordine, così come prescritto dall’art. 51, co. 2 del R.D. n. 37/34, cui deve seguire ai fini dell’opponibilità degli effetti la sua notificazione all’incolpato. Va pertanto esclusa la configurabilità dell’acquiescenza dell’incolpato che abbia inteso conformarsi “di fatto” al dispositivo pronunciato dal Consiglio territoriale a conclusione della trattazione del procedimento disciplinare che abbia inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di anni uno, atteso che l’acquiescenza, pur prescindendo dalla necessaria ricorrenza dei connotati della chiarezza e della concordanza, presuppone la sussistenza concreta di un provvedimento e l’attualità dei suoi effetti sulla sfera giuridica dell’interessato, con la conseguenza che, fino a quando l’atto non risulti formalmente adottato, non può concepirsi un’adesione preventiva ai suoi stessi effetti. (Nella specie, il CNF ha escluso che, ai fini della durata complessiva dell’inflitta sospensione dall’esercizio professionale, potesse assumere rilevanza il periodo in cui il ricorrente asseriva di essersi “autosospeso” adempiendo spontaneamente, a seguito del solo deposito della motivazione, al provvedimento sanzionatorio, indipendentemente dalla circostanza che questo gli fosse stato comunicato). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 giugno 2008).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Illecito deontologico – Sussistenza – Natura privata o professionale del debito – Irrilevanza
Pone in essere un contegno deontologicamente rilevante l’avvocato che alieni un immobile già venduto senza fare alcuna menzione di tale circostanza nel preliminare di vendita, in tal modo non provvedendo regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della controparte. Invero, l’obbligo dell’avvocato di provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi è non soltanto giuridico ma, soprattutto, deontologico, e deve essere tanto più sentito quanto più percepito nell’ambito esterno. Una siffatta scorrettezza non solo produce inevitabili riflessi negativi sulla reputazione professionale dell’incolpato, ma compromette altresì l’immagine dell’intera classe forense, incidendo sulla fiducia che i terzi pongono nella capacità degli avvocati di rispettare i propri doveri. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 105
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Valutazione della condotta illecita – Autonomia
Il giudizio disciplinare si fonda sul presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali, ed i relativi giudizi sono del tutto autonomi, sicché nulla vieta di incolpare un avvocato in sede disciplinare, ancorché la condotta non sia considerata penalmente rilevante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 105
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Rinuncia esposto o risoluzione bonaria – Effetto estintivo o interruttivo – Insussistenza
La rinuncia all’esposto da parte del soggetto esponente non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l’estinzione o l’interruzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 15 luglio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 105
-
Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità e lealtà – Sottoscrizione di atti processuali con firma contraffatta di altro collega – Illecito deontologico – Sanzione – Determinazione – Prescrizione di alcuni addebiti – Reiterazione della condotta – Rilevanza
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che sottoscriva atti processuali con la firma contraffatta di un collega. (Nella specie, il CNF, pur confermando la responsabilità dell’incolpato, ha ridotto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due in quella della censura per effetto della pronunciata prescrizione per alcuni degli addebiti contestati, e ciò considerata la gravità del fatto, inserito in una serie di reiterazioni di condotte illecite, ancorché prescritte). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 23 febbraio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 104