Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF

    In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall’organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità.

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 16691 del 6 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017, nonché Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 13577 del 4 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014, nonché Cass. SS.UU. n.23240/2005, n. 5072/2003.

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

    Corte di Cassazione (pres. Macioce, rel. Scrima), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016, Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1999, n. 148, Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209.

  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bielli), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26996 del 27 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 24647 del 5 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Nappi), SS.UU, sentenza n. 24739 del 5 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 18395 del 20 settembre 2016.

  • La nuova disciplina della sospensione cautelare non è retroattiva

    La nuova disciplina della sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali dovrà continuarsi ad applicare la vecchia disciplina (43 RDL n. 1578/1933), poiché l’art. 65, co. 1 e 5, L. n. 247/2012 regola esclusivamente la successione delle norme del codice deontologico, sicché per tutti gli altri profili che non trovano fonte nel codice deontologico resta operante il principio dell’irretroattività delle norme (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio- sentenza del 11 giugno 2016, n. 149).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1, nonché Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28.

  • La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare

    Anche a seguito della riforma professionale, la sospensione cautelare non ha la natura di sanzione disciplinare, ma è un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, nel senso che non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare.

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147.

  • La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina

    La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio (Nella specie, al professionista veniva irrogata la sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense a seguito della condanna in primo grado a tre anni di reclusione per aver compiuto atti idonei a costringere una sindacalista, che egli riteneva avesse danneggiato un proprio cliente, a versare allo stesso la somma di euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno, dietro minaccia di divulgare fotografie che la ritraevano nuda. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio- sentenza del 11 giugno 2016, n. 149, che aveva confermato in sede di appello la legittimità del provvedimento cautelare).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18984 del 31 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio), sentenza del 29 aprile 2017, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 29 aprile 2017, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 11 giugno 2016, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75.

  • Avvocato stabilito e incompatibilità: opera la nuova legge professionale

    L’avvocato stabilito, già iscritto alla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 nella sezione speciale dell’albo, il quale presenti, successivamente all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati per esercitare la professione con il titolo di avvocato, è soggetto, ai fini dell’iscrizione nell’albo, alla normativa sull’incompatibilità dettata da quest’ultima legge, senza che possa operare l’ultrattività della disciplina più favorevole dettata dall’art. 3 del precedente ordinamento forense, applicabile soltanto agli avvocati già iscritti, non anche agli avvocati stabiliti iscritti nella sezione speciale dell’albo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli, sentenza del 31 dicembre 2016, n. 412).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 18176 del 24 luglio 2017

  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bielli), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26996 del 27 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 24647 del 5 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Nappi), SS.UU, sentenza n. 24739 del 5 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 18395 del 20 settembre 2016.

  • L’illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”

    In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Piccialli), SS.UU, sentenza n. 27996 del 16 dicembre 2013, Corte di Cassazione (pres. Carbone, rel. Falcone), SS.UU, sentenza n. 10601 del 20 maggio 2005, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29.

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017.