Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF

    Le sentenze del Consiglio Nazionale Forense sono ricorribili innanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo ed ultimo comma, cpc). Tale disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, sicché l’anomalia motivazione denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • L’illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”

    In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Piccialli), SS.UU, sentenza n. 27996 del 16 dicembre 2013, Corte di Cassazione (pres. Carbone, rel. Falcone), SS.UU, sentenza n. 10601 del 20 maggio 2005, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29.

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Macioce, rel. Scrima), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016, Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1999, n. 148, Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209.

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente

    L’avvocato non può essere oggetto di denuncia per il solo fatto di aver rappresentato al collega di controparte la versione dei fatti riferitagli da parte assistita, giacché il dovere di difesa -per quanto ampio- non può sconfinare nell’illecito o nella minaccia di un “male ingiusto”, specie se commessi al fine di indurlo a violare il segreto professionale (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291 che aveva sanzionato l’incolpato in virtù del principio di cui in massima).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare non è sindacabile in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del codice deontologico, per avere il giudice disciplinare irrogato una sanzione -sospensione dalla professione- ritenuta sproporzionata rispetto alla gravità del fatto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona- sentenza del 23 settembre 2017, n. 125).

    Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Lombardo), SS.UU, sentenza n. 17532 del 4 luglio 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 13237 del 28 maggio 2018, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018, Corte di Cassazione (pres. Macioce, rel. Scrima), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016.

  • Avvocati di enti pubblici: la disciplina professionale non ammette interpretazioni estensive

    Sulla base delle prescrizioni poste dalla legge professionale, per gli avvocati degli enti pubblici, iscritti negli elenchi speciali, lo ius postulandi è ristretto alla tassativa ipotesi dell’esercizio professionale per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale gli stessi prestano la loro opera e non è consentita alcuna interpretazione estensiva.

    Corte di Cassazione (pres. Di Cerbo, rel. Blasutto), sentenza n. 7992 del 30 marzo 2018

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio di Stato, Sez. V (pres. Severini, rel. Perotti), sentenza del 7 giugno 2017, n. 2731 in tema di “Uffici unitari” di avvocatura, costituiti (necessariamente ex novo) mediante convenzione tra enti pubblici.

  • Per il termine d’impugnazione (al CNF e in Cassazione) è irrilevante la data di notifica al difensore

    Le disposizioni contenute nell’art. 36 dell’ordinamento forense contengono un’eccezione al combinato disposto di cui agli artt. 285 e 170 c.p.c., il quale stabilisce che il termine dì 30 giorni per ricorrere verso la sentenza del CNF decorre dalla notifica della stessa a richiesta d’ufficio eseguita nei confronti dell’interessato personalmente e non già del suo procuratore, considerato che non ricorre qui la ratio della regola generale della necessità della notifica al difensore, in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione (Nel caso di specie, la sentenza CNF era stata notificata all’incolpato personalmente e, successivamente, al suo difensore, mentre l’impugnazione era stata proposta oltre 30 giorni dalla prima notifica. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa, sentenza del 10 ottobre 2017, n. 140).

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Bruschetta), SS.UU, sentenza n. 17192 del 28 giugno 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 21110 del 12 settembre 2017.
    Sulla validità delle comunicazioni in corso di causa fatte alla parte personalmente sebbene assistita da difensore cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), decisione n. 34 del 16 marzo 2011, nonché in sede di legittimità Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 2981, Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819.

  • Impugnazione delle decisioni disciplinari: non si applica il principio della tipicità degli atti appellabili

    Avverso i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per ogni decisione, ivi compresa l’archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte dei legittimati attivi.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017

  • Il provvedimento che definisce la durata e l’efficacia della sospensione cautelare dall’esercizio della professione rientra nella competenza del Consiglio dell’Ordine

    Anche nella vigenza del nuovo ordinamento professionale forense che ha devoluto ai Consiglii distrettuali di disciplina la potestà disciplinare, il provvedimento che definisce la durata e l’efficacia della sospensione cautelare dall’esercizio della professione rientra nella competenza del Consiglio dell’Ordine di iscrizione dell’Avvocato sospeso.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 22358 del 26 settembre 2017