Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Domicilio digitale e avvocato extra districtum

    A seguito dell’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dall’art. 16-sexies d.l. 18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente, anche se l’avvocato destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Tale principio di diritto, enunciato riguardo al processo civile, va esteso al processo dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile, i quali, invece, unicamente per il giudizio di cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.; art. 16-sexies, d.l. n.179/2012) prescrivono che, in mancanza di espresse indicazioni, le notificazioni devono essere effettuate in cancelleria.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Corte di Cassazione, con sentenza n. 10143/2012, cui hanno poi aderito Cassazione sentenza n. 26696 del 28 novembre 2013 e Cassazione, sentenza 7 maggio 2014 n. 9876, secondo cui “l’art. 82 RD n. 37/1934, tuttora vigente e non abrogato neppure per implicito, si applica solo se il difensore non abbia indicato la propria PEC ex art. 125 cpc”.
    Sul domicilio digitale dell’avvocato (rectius, PEC comunicata all’Ordine professionale di appartenenza), cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 250.

  • Il termine per l’impugnazione nel caso di deposito della sentenza disciplinare presso il CNF

    Nel caso in cui l’incolpato non abbia eletto domicilio in Roma, il deposito della sentenza disciplinare presso il Consiglio Nazionale forense è idoneo a far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione solo allorché risulti dagli atti l’inaccessibilità dell’indirizzo di posta elettronica certificata dell’incolpato stesso, operando altrimenti il termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018

  • L’esercizio in forma associata della professione forense

    Dal 1°.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che – sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001 – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.

    Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018

    NOTA:
    In arg. v. pure Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, ordinanza interlocutoria n. 15278 del 20 giugno 2017.

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per eccesso di potere (giurisdizionale)

    L’eccesso di potere cui fa riferimento l’art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull’ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, non ricalca la figura dello sviamento di potere o le cosiddette figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, ma è solo il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un’altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, ovverosia l’uso della potestà disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto o per una asseritamente difforme valutazione delle risultanze processuali rispetto alle tesi difensive dell’interessato (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio- sentenza del 13 luglio 2017, n. 89)

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato; Cassazione Civile, sentenza del 24 agosto 1999, n. 00598, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Ravagnani E; Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 01342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E.

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio- sentenza del 13 luglio 2017, n. 89).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018, Corte di Cassazione (pres. Macioce, rel. Scrima), SS.UU, sentenza n. 19163 del 2 agosto 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016, Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1999, n. 148, Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209.

  • Illecito disciplinare: ignorantia legis non excusat (soprattutto il giurisperito)

    In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 del nuovo Codice Deontologico consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l’atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018

  • L’irrilevanza in sede deontologica della formula assolutoria “perché il fatto non costituisce reato”

    La sentenza penale che assolve l’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, non esclude di per sè la sussistenza del fatto storico contestato e, dunque, dell’illecito disciplinare (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio- sentenza del 13 luglio 2017, n. 89).

    Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Armano), SS.UU, sentenza n. 18460 del 12 luglio 2018

  • Procedimento disciplinare di primo grado: l’asserita irregolare composizione del collegio giudicante non è causa di nullità

    In tema di procedimento disciplinare di primo grado, non integra nullità alcuna l’irregolare composizione del collegio giudicante (nella specie, non presieduto dal componente più anziano di età), considerate la natura e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. e rel. Picchioni, sentenza del 28 settembre 2016, n. 291).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • Decisione dei consigli territoriali: audizione dell’interessato e consiglieri del collegio giudicante

    Con riguardo alle deliberazioni dei Consigli territoriali forensi, incluse quelle in materia di cancellazione dall’Albo, l’art. 43 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, quando esige la loro adozione con la presenza di almeno la metà dei componenti, non impone la partecipazione alla decisione di tutti coloro che sono intervenuti nella fase di audizione dell’interessato, essendo sufficiente che l’indicato quorum deliberativo si formi con componenti presenti a quella precedente audizione. La legittimità di tale disposizione, peraltro, non può essere contestata in base al principio dell’invariabilità del Collegio giudicante, in considerazione della natura amministrativa, non giurisdizionale, di detti organi professionali.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018

  • Procedimento disciplinare di primo grado ed eccezione di nullità dell’atto

    Al procedimento disciplinare che si svolge innanzi al Consiglio territoriale (nella specie, COA) – che ha natura «amministrativa» e non «giurisdizionale» – si applica l’art. 157, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza, o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Campanile), SS.UU, sentenza n. 8038 del 30 marzo 2018