Categoria: abc

  • L’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare

    Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo, è sufficiente l’elemento della suitas della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alle possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo. L’evitabilità della condotta tenuta delinea, pertanto, la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto (Nel caso di specie, l’avvocato aveva indicato al collega avversario, risultato soccombente in una causa, il proprio IBAN anziché quello del cliente, cui aveva poi omesso di girare le somme di spettanza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto che dagli atti stessi, così come posti in essere dall’incolpato, risultasse integrato anche l’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 106

  • La mancata comparizione del denunciante all’udienza fissata per la sua escussione testimoniale

    Dalla mancata comparizione del denunciante all’udienza fissata per la sua escussione testimoniale non consegue alcuna automatica presunzione circa l’implicita revoca dell’esposto, né tale circostanza determina, di per sè, l’obbligo del COA di archiviare il procedimento disciplinare, non rinvenendosi alcuna disposizione normativa che deponga a favore di una tale interpretazione, da ritenersi pertanto arbitria e non condivisibile.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 103
    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • La restituzione di documenti al cliente mediante deposito presso il COA

    L’obbligo dell’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta non è assolto mediante il deposito della documentazione stessa presso la sede dell’Ordine degli Avvocati affinché provveda alla riconsegna (nella specie, effettivamente avvenuta).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 100

  • Illecito dare del “profano” al collega

    Violano l’art. 20 c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente offensivo o sconveniente e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui (Nel caso di specie, l’avvocato subentrato nella difesa aveva dichiarato di dissociarsi dall’operato del collega sostituito, perché caratterizzato da quella “assenza di cognizioni tecniche specifiche, che induce il profano in errore”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 99

  • L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 27 maggio 2013, n. 77; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45.

  • Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ambito disciplinare

    In riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti disciplinari, la violazione della necessaria correlazione tra addebito contestato e sentenza non sussiste quando l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto comunque conoscenza dell’addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 204 del 13/12/2010

  • La mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche contestate all’incolpato

    Va esclusa la nullità della decisione con cui il C.D.O. ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del Codice Deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che, per consolidato orientamento, la contestazione disciplinare nei confronti di un Avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa (Nel caso di specie, il COA aveva erroneamente indicato il numero degli articoli contestati, il cui contenuto era stato tuttavia esattamente esplicitato ai fini della motivazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 128 del 27/11/2009.

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il C.d.O. nella sua funzione di Giudice della deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza dell’esposto deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione degli esponenti, laddove, attraverso la valutazione degli atti, si sia già pervenuti all’accertamento del fatto da giudicate (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione dell’incolpato, secondo cui il COA sarebbe stato tenuto a confutare le tesi non accolte e a dare specifico conto dell’esito dell’esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

  • L’autentica di firma apocrifa

    Commette illecito disciplinare l’avvocato che, non essendosi personalmente occupato della raccolta della sottoscrizione del cliente, ne autentichi comunque la firma poi rivelatasi apocrifa (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, anche in considerazione della difficile condizione psicologica dell’incolpato dovuta alle sue gravi condizioni di salute, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 3 luglio 2013, n. 97