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  • La corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare

    In sede di procedimento disciplinare, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, è richiesta la chiara contestazione dei fatti addebitati, non risultando necessaria una minuta e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito. E’ invece sufficiente che, dalla lettura degli addebiti, l’incolpato sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di subire una sanzione per fatti diversi da quelli contestatigli. La specificità della contestazione quindi non richiede né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 6 giugno 2013, n. 86
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71.

  • L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza

    L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza, evitando comportamenti che compromettano gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l’ordinamento le attribuisce.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 6 giugno 2013, n. 86

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare (Nel caso di specie, il difensore dell’imputato, subito dopo la lettura della sentenza di condanna del suo assistito, alla presenza di più persone esclamava ad alta voce: “Vergogna! Vergogna! Ho visto il Pubblico Ministero parlare con l’avvocato di parte civile… abbiamo le foto!”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    Per legittimo impedimento deve intendersi la totale impossibilità della parte di partecipare alla seduta disciplinare, sicché un certificato medico che genericamente attesti un’infermità di per sé non invalidante e che nella sua prognosi nulla affermi in ordine all’impedimento assoluto né altrimenti fornisca in proposito elementi di valutazione, è inidoneo a fondare il presupposto di un legittimo impedimento a comparire all’udienza, che può pertanto essere celebrata (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto al Consiglio territoriale il rinvio dell’udienza disciplinare producendo certificato medico attestante una “sindrome da vertigini di tipo periferico” con prescrizione di giorni dieci di riposo. Poiché l’istanza veniva rigettata, l’incolpato impugnava la sanzione disciplinare irrogatagli all’esito del procedimento stesso, lamentando la violazione del suo diritto alla difesa. In applicazione del principio di cui in massima, l’impugnazione è stata rigettata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 27 maggio 2013, n. 84; Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 92.

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Il Giudice della Deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mariani Marini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129.

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento, conformemente al principio del libero convincimento, che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 5
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 18 luglio 2011, n. 109
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MORLINO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 59
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154.

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto ad essa il Consiglio Nazionale Forense può apportare le integrazioni che ritiene necessarie quale giudice di appello.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    Per legittimo impedimento deve intendersi la totale impossibilità della parte di partecipare alla seduta disciplinare, sicché un certificato medico che genericamente attesti un’infermità di per sé non invalidante e che nella sua prognosi nulla affermi in ordine all’impedimento assoluto né altrimenti fornisca in proposito elementi di valutazione, è inidoneo a fondare il presupposto di un legittimo impedimento a comparire all’udienza, che può pertanto essere celebrata (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto al Consiglio territoriale il rinvio dell’udienza disciplinare producendo certificato medico attestante la necessità di “giorni due di riposo per malattia”. Poiché l’istanza veniva rigettata, l’incolpato impugnava la sanzione disciplinare irrogatagli all’esito del procedimento stesso, lamentando la violazione del suo diritto alla difesa. In applicazione del principio di cui in massima, l’impugnazione è stata rigettata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 27 maggio 2013, n. 84
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 92.

  • Il principio di autosufficienza del ricorso si applica anche all’atto di appello al CNF

    In base al principio di autosufficienza del ricorso, l’appello al CNF deve contenere, a pena di sua inammissibilità, la narrativa dei fatti oggetto dell’incolpazione posti a base della decisione impugnata nel procedimento di primo grado, nonché la formulazione specifica dei motivi contenente la esposizione chiara e inequivoca, ancorché succinta, delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono l’impugnazione, tale da consentire la individuazione delle questioni sottoposte all’esame del giudice del gravame (Nel caso di specie, il ricorso conteneva una sommaria e neppure consequenziale esposizione dei fatti ed era privo di precisi motivi di impugnazione in punto di diritto. In applicazione del principio di cui in massima, l’appello è stato dichiarato inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 27 maggio 2013, n. 83
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 10 aprile 2013, n. 51;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANO MARINI), sentenza del 17 settembre 2012, n. 119;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. NERI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 184
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BONZO), sentenza del 16 luglio 2007, n. 98
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 23 giugno 2005, n. 92

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha formulato i seguenti quesiti: 1) se sia applicabile al trasferimento degli Avvocati stabiliti la disciplina prevista per gli Avvocati e i Praticanti; 2) in caso positivo, se il COA che riceve la richiesta di trasferimento, sia vincolato all’iscrizione o abbia il potere di operare un nuovo esame della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione; 3) se l’obbligo di valutazione complessiva del periodo di iscrizione nella sezione speciale Avvocati stabiliti osti alla possibilità di trasferimento; 4) se, infine, il trasferimento debba essere accompagnato dall’indicazione di un tutor iscritto nell’Albo nel quale intende essere trasferito.

    La risposta ai quesiti è resa nei termini seguenti:
    1-2-3) Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito è tenuto al rispetto delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato, ivi comprese, pertanto, quelle relative all’iscrizione per trasferimento da un Ordine all’altro.
    La fattispecie del trasferimento dell’iscritto da un Ordine all’altro consta di due procedimenti autonomi, seppur collegati tra loro, vale a dire la cancellazione dell’iscritto dall’Albo tenuto dall’Ordine di provenienza e l’iscrizione al nuovo Ordine. L’autonomia del procedimento di iscrizione nell’Albo dell’Ordine di destinazione impone a detto Ordine – anche in virtù dei poteri ad esso istituzionalmente attribuiti in tema di tenuta dell’Albo – di verificare la sussistenza in capo all’istante dei requisiti per l’iscrizione: così, nel caso dell’iscrizione di Avvocato stabilito già iscritto nella sezione speciale dell’Albo tenuto da altro Ordine, l’Ordine di destinazione ben potrà effettuare tali verifiche, con riferimento, a mero titolo di esempio, a requisiti quali la permanenza dell’iscrizione nell’Albo tenuto dall’Ordine del paese di origine, l’insussistenza di situazioni di incompatibilità medio tempore prodottesi ma anche – conformemente alla sentenza n. 50/2012 del Consiglio nazionale forense – l’insussistenza di situazioni di manifesto abuso del diritto.
    4) Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001, “nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato”.
    Questa Commissione ha già chiarito, nel proprio parere n. 32/12 che l’obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano implica che “non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura”. Di conseguenza, l’avvocato “affiancante” non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata. Pertanto, la risposta al quesito è resa in termini negativi.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 22 maggio 2013, n. 53

    Quesito n. 242, COA di Ascoli Piceno