Le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono disciplinarmente rilevanti, anche quando siano la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui; l’eventuale provocazione ricevuta, infatti, non può costituire una esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Rigetta ricorso avverso decisione […]