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  • Il Consiglio dell’Ordine di Massa Carrara chiede di sapere “se, in sede di indagine della Guardia di Finanza relativa all’osservanza della normativa in tema di antiriciclaggio, la stessa Guardia di Finanza, anche senza specifica autorizzazione o ordine dell’Autorità Giudiziaria, possa prelevare e visionare i fascicoli di studio, senza che a ciò possa opporsi l’eccezione del segreto professionale e della tutela della privacy dei clienti”.

    La Commissione ha investito del tema, in fase di istruttoria del quesito, il Gruppo di lavoro in tema di normativa antiriciclaggio e ne fa proprio il parere, che di seguito si riproduce.

    – Il quadro normativo

    Il punto di partenza è il collegamento tra legge antiriciclaggio (L.A.), normativa valutaria e normativa tributaria.

    Ai sensi dell’art 8 L.A.:

    4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette:
    a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall’articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
    b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo’ delegare l’assolvimento dei compiti di cui al comma 3;
    5. Per i controlli di competenza di cui all’articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).

    I. In sede di controlli antiriciclaggio la GDF esercita i poteri previsti dalla normativa valutaria (DPR 148/1988)

    Il DPR 148/1988, all’art 26 così recita:

    1. Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facolta’ riconosciuti ai funzionari dell’Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell’attivita’ ispettiva in materia valutaria.
    2. I militari della Guardia di finanza nell’accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie.

    A questa disposizione va aggiunto l’art 2 del d.lg. 68/2001, sui compiti della GDF:

    1. Fermi restando i compiti previsti dall’articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia
    economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea.
    2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:
    a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;
    b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonche’ uscite del bilancio dell’Unione europea;
    c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
    d) attivita’ di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potesta’ amministrativa d’imposizione;
    e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonche’ di programmi pubblici di spesa;
    f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
    g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unita’ produttive in via di privatizzazione o di dismissione;
    h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonche’ movimentazioni finanziarie e di capitali;
    i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l’esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;
    l) diritti d’autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;
    m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea.

    Il comma 4 di tale disposizione precisa che

    4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell’espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facolta’ e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

    II. La normativa valutaria richiama i poteri previsti dalla normativa tributaria (previsti nel DPR 600/1973 per le imposte dirette e nel DPR 633/1972 per l’IVA)

    Interessa in questa sede l’art 52 del DPR 633 (Accessi, ispezioni e verifiche) ai sensi del quale gli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto (e, per quanto detto, la GDF) possono effettuare l’accesso nei locali destinati all’esercizio di attivita’ professionali, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni(1).
    In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di professioni dovra’ essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
    L’accesso in locali diversi da quelli indicati puo’ essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
    Decisivo il comma 3:

    E’ in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorita’ giudiziaria piu’ vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e’ eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale.

    III. Ai controlli antiriciclaggio della GDF negli studi legali si applica, in particolare, l’art 52 cit.

    * . * . * .

    La ricostruzione appena effettuata coincide con quella operata dalla stessa GDF nella Circolare 19 marzo 2012, n. 83607.

    Pag 222.
    Sulle modalità di effettuazione delle ricerche (documentali) e sulle implicazioni emergenti nel corso del suo svolgimento, si rinvia anche in questo caso alle disposizioni dettate in materia di attività di verifica fiscale dalla circolare n. 1/2008 del Comando Generale – III Reparto Operazioni [Volume I, Parte II, Capitolo III, Paragrafo 2, nonché Parte III, Capitolo II, Paragrafo 3.b.(2).].

    Ebbene la richiamata Circolare 22 dicembre 2008 n. 1, “Istruzione sull’attività di verifica”, richiama innanzitutto il disposto di legge, per poi aggiungere alcune soluzioni interpretative (e operative):
    Ai sensi del comma 3 dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/72, è sempre necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ovvero dell’Autorità Giudiziaria più vicina, per procedere a:
    – perquisizioni personali;
    – apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli.
    Conseguentemente, allorquando durante le operazioni di accesso si presenti la necessità di procedere ai citati adempimenti, occorre provvedere tempestivamente a richiedere alla competente Autorità Giudiziaria il necessario provvedimento autorizzatorio; nelle more delle decisioni del magistrato, dovrà essere adottata ogni cautela, fra cui anche il piantonamento e/o il suggellamento, per impedire che vengano alterati, occultati o distrutti libri, registri, scritture e documenti, ovvero che vengano sottratti plichi sigillati, borse, ecc. o il loro contenuto.

    Secondo la GDF (che richiama la “prevalente giurisprudenza di legittimità”)

    la specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica in argomento è necessaria unicamente per procedere durante l’accesso, oltre che a perquisizioni personali, all’apertura coattiva di casseforti, mobili, ripostigli e simili che risultino chiusi, per cui è legittimo procedere, ove non sia necessario ricorrere all’uso della forza, all’apertura di un cassetto non chiuso contenente documentazione anche senza detta specifica autorizzazione.

    A proposito della questione che qui rileva (opposizione del segreto professionale ai sensi del comma 3 dell’art 52) nella circolare si trova scritto:

    Al riguardo, deve ritenersi che, nel corso di accessi a fini fiscali, il segreto professionale possa essere fondatamente opposto soltanto per quei documenti che rivestono un interesse diverso da quelli economici e fiscali del professionista o del suo cliente e, pertanto, quando i documenti non presentano alcuna utilità ai fini fiscali; non pare quindi che possa essere eccepito il segreto professionale per le scritture ufficiali né per i fascicoli dei clienti, limitatamente però, per quanto attiene a questi ultimi, all’acquisizione dei documenti che costituiscono prova dei rapporti finanziari intercorsi fra professionista e cliente.

    In ogni caso, qualora venga opposto il segreto professionale, da far risultare chiaramente in atti, i verificatori devono richiedere l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per procedere all’ulteriore esame,

    avendo cura di rappresentare all’Autorità stessa tutti gli elementi necessari per operare le proprie valutazioni, con particolare riferimento all’utilità ai fini delle operazioni ispettive dell’esame dei documenti per i quali detto segreto è opposto. Va posto in adeguato risalto che l’autorizzazione del magistrato è necessaria per l’esame dei documenti e non già per l’adozione di atti che non richiedano detto esame; nelle more delle decisioni del magistrato, appare quindi consentito che i verificatori cautelino la documentazione in argomento, senza procedere ad alcuna consultazione del relativo contenuto, in maniera tale da assicurarne l’integrità fino a quando non sarà concessa l’autorizzazione all’esame di merito. Le cautele adottate saranno fatte risultare nel processo verbale di verifica, in cui si darà chiara contezza che i documenti cautelati non sono stati in alcun modo visionati dai verificatori, in attesa del nulla osta del magistrato interessato.

    Infine, la circolare si sofferma sulla posizione degli avvocati che svolgano funzioni difensive o dei professionisti che assumano l’ufficio di consulenti tecnici, attesa la clausola di salvaguardia contenuta nel citato art. 52 con riferimento all’art. 103 c.p.p., in tema di ispezioni, perquisizioni e sequestri presso i difensori.

    Secondo la GDF, l’ampia portata dell’art 103 c.p.p.,

    dettata chiaramente con specifico riferimento alle ispezioni ed alle perquisizioni disposte per finalità di carattere processuale-penale, deve ovviamente essere calibrata nel momento in cui se ne debba fare applicazione nel campo fiscale.
    In questa prospettiva, il vincolo che detta disposizione viene a produrre pare riguardare i divieti di sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa e di ogni altra forma di controllo della corrispondenza tra imputato e difensore; ai fini dell’individuazione dei documenti che, in concreto, rientrano nel campo di applicabilità di tali divieti, occorre fare riferimento all’art. 35 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, a mente del quale, tra l’altro:
    – la corrispondenza fra l’imputato ed il suo difensore deve riportare il nome ed il cognome dell’imputato, il nome ed il cognome e la qualifica professionale del difensore, nonché la dicitura “corrispondenza per ragioni di giustizia” con la sottoscrizione del mittente e l’indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce;
    – quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal Presidente del consiglio dell’ordine forense di appartenenza o da un suo delegato;
    – se l’imputato è detenuto, l’autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa recante le indicazioni suddette.
    Per quanto precede, l’ambito giuridico del citato art. 103 c.p.p. deve intendersi circoscritto all’esame della predetta corrispondenza fra imputato e difensore e non comprende, ad esempio, la risposta a richieste di notizie avanzate dai verificatori per esigenze istruttorie relative al controllo in corso.

    Il documento chiude la questione in esame con le seguenti disposizioni:

    Nei casi in cui, invece, la previsione della menzionata norma del codice di procedura penale risulti trovare piena operatività, non è sufficiente l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per procedere all’apertura dei plichi, ravvisandosi la necessità che vi proceda direttamente il giudice delle indagini preliminari, ovvero un magistrato dell’ufficio del Pubblico Ministero in forza di un decreto motivato del giudice, il quale ipotizzi che il relativo contenuto costituisca corpo del reato (art. 103, commi 2 e 4, c.p.p.); sarà, pertanto, necessario che i militari operanti, comunichino tempestivamente al pubblico ministero, anche in forma orale, ai sensi dell’art. 347 del c.p.p., la notizia di reato che ritengano eventualmente ravvisabile, per i successivi atti che l’Autorità Giudiziaria stessa riterrà di compiere.
    Resta inteso che, anche per i documenti che non rientrano nel campo di applicazione della richiamata disposizione, il professionista potrà comunque opporre il segreto professionale, eventualmente superabile attraverso una specifica autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, nei termini dianzi esposti.

    La risposta al quesito è resa, pertanto, nei seguenti termini.
    L’avvocato sottoposto a controllo antiriciclaggio dalla GDF può legittimamente opporre il segreto professionale in relazione alla richiesta di acquisizione/esame dei fascicoli di studio.
    In questo caso gli operanti hanno l’obbligo di chiedere l’autorizzazione dell’AG per procedere in tal senso.
    Resta fermo il disposto di cui all’art 103 c.p.p. per le ipotesi particolari ivi previste.

    Consiglio nazionale forense (Commissione), parere 19 novembre 2014, n. 92

    Quesito n. 394, COA di Massa Carrara

    __NOTE__
    (1) Tuttavia, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e’ necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica.

  • Il COA di Viterbo chiede di conoscere se la sospensione volontaria (art. 20, c. 2, L. n. 247/2012) possa essere a tempo indeterminato o debba essere stabilita una durata massima; se l’avvocato sospeso volontariamente è tenuto al pagamento dell’annuale tassa di iscrizione all’albo; se l’avvocato sospeso può richiedere l’emissione di parere su notula.

    La risposta ai quesiti è nei seguenti termini.
    1) L’art. 20, c. 2, della L. n. 247/2012 non prevede limiti temporali alla sospensione volontaria, la cui durata è rimessa alla volontà del professionista;
    2) La sospensione riguarda l’esercizio professionale, non già l’iscrizione all’albo. L’avvocato è pertanto tenuto al pagamento della tassa annuale di iscrizione;
    3) L’avvocato può chiedere, anche nel periodo di sospensione, l’emissione di parere su notula.

    Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 22 ottobre 2014, n. 86

    Quesito n. 436, COA di Viterbo

  • Il COA di Treviso chiede se: “la facoltà del COA di pubblicare sul sito web consultabile dai propri iscritti all’Albo le sanzioni irrogate debba attendere la definitività del provvedimento e, quindi, l’esaurimento dell’eventuale procedimento d’innanzi alle SS.UU. della Corte di Cassazione, ovvero possa essere esercitata una volta conosciuta la decisione del CNF”.

    Premesso che è da tempo stato chiarito che una sanzione disciplinare inflitta con sentenza divenuta esecutiva è notizia pubblica e che, quindi, la sua divulgazione non viola il diritto alla privacy, il problema da affrontare è solo relativo al momento in cui tale pubblicità si acquisisca.
    Orbene aggiunta l’ulteriore considerazione, evidenziata anche dal richiedente, secondo cui le sentenze pronunziate dal CNF sono esecutive a far data dalla loro notifica al professionista incolpato, deve concludersi che da tale momento sorga astrattamente in capo al Consiglio la facoltà di eseguire la sentenza e, quindi, di comunicare/pubblicare la sanzione, salvo che, in costanza del giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, sia intervenuta inibitoria. Deve, dunque, ritenersi che la facoltà di pubblicazione possa essere esercitata solo successivamente alla messa in esecuzione da parte del COA della decisione del CNF, ciò al fine di evitare che, laddove la pubblicazione preceda temporalmente la materiale esecuzione del provvedimento, il professionista possa essere assoggettato ad una “doppia punizione”.

    Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 22 ottobre 2014, n. 85

    Quesito n. 435, COA di Treviso

  • Il COA di Roma chiede se: “nell’ipotesi in cui al medesimo Avvocato sia stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi 12, che sta già scontando dal 17.03.2014, nonché quella della cancellazione dall’albo, alla sanzione della cancellazione vada data immediata esecuzione ritenendola più grave ed assorbente rispetto alla sospensione o se, invece, occorra darle corso dopo il 16.03.2015, data in cui risulterà espiata la sospensione”.

    Il quesito proposto contiene già in sé la soluzione. Infatti, nell’ipotesi prospettata dovrà farsi luogo al principio della maggiore gravità, per il quale la sanzione meno afflittiva risulta assorbita in quella più grave. Ne consegue che allorquando a carico di un professionista, che sia già assoggettato a sanzione interdittiva dalla professione intervenga provvedimento esecutivo di cancellazione dall’Albo, quest’ultimo dovrà trovare immediata esecuzione assorbendo la misura in atto, che perderà di efficacia. In sostanza nel caso sottoposto all’esame di questa commissione, il COA pur non dichiarando cessata l’esecuzione della sospensione in atto dovrà procedere all’esecuzione della misura della cancellazione. Ovviamente ciò non farà venir meno la sanzione meno grave già irrogata, ma esclusivamente i suoi effetti, la stessa dovrà comunque risultare nel “casellario” delle sanzioni riportate dall’iscritto, ovvero nel suo fascicolo personale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Morlino), parere 22 ottobre 2014, n. 81

    Quesito n. 428, COA di Roma

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona chiede di sapere se possa essere accolta la domanda di iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti di un abogado iscritto come non esercente secondo l’ordinamento professionale spagnolo.

    Ritiene infatti il COA richiedente che detto interrogativo, già oggetto di recenti pronunce da parte di questa Commissione, possa essere riconsiderato alla luce delle considerazioni conclusive svolte dall’Avvocato generale avanti la Corte di Giustizia Europea nel giudizio n. C-58/13; considerazioni che, sostanzialmente, postulerebbero che la condizione giustificante l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di un Paese membro da parte di un avvocato iscritto all’Albo in altro Paese membro “sia quello dell’esercizio della professione”.
    La circostanza anzidetta, in effetti, si porrebbe in controtendenza rispetto ai precedenti pareri nn. 114 e 115 licenziati dalla Commissione nel dicembre dell’anno 2013, con i quali si è affermato che “l’esercizio effettivo della professione nel Paese di origine non è condizione per l’iscrizione dell’avvocato comunitario nell’Elenco degli Avvocati stabiliti tenuti dai Consigli degli ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l’iscrizione all’organizzazione professionale nello Stato membro di origine e l’assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12 …”.
    Peraltro, pur dovendosi necessariamente premettere che le conclusioni dell’Avvocato generale non hanno ovviamente effetto precettivo, la loro (ri)lettura non ha evidenziato quanto il Consiglio territoriale presuppone. Non si nega, certo, che nella considerazione sub 14 si richiami la circostanza “storica” dell’iscrizione dei ricorrenti Sig.ri Torresi all’Albo degli avvocati esercenti del Collegio Santa Cruz di Tenerife. Quel che rileva, però, è che la Dir. 98/5, poi attuata dal D.Lvo n. 96/2001, individua nella qualifica professionale di avvocato la condizione necessaria e sufficiente per esercitare la professione forense anche in uno Stato membro diverso da quello ove è stata acquisita la qualifica professionale. La Direttiva, quindi, prescinde dall’effettività dell’esercizio professionale pregresso in capo a coloro che chiedono di svolgere la professione forense in altro Paese membro e pertanto, poiché in Spagna gli avvocati non esercenti dispongono certamente della qualifica professionale che consentirebbe loro di esercitare, ne consegue che, secondo la giustizia comunitaria, non può essere loro negato il diritto di esercitare la professione, nelle forme contemplate dalla Direttiva anzidetta, in altro Paese membro.
    In tal senso, si è pronunciata la Corte di Giustizia – Grande sezione con la sentenza “Torresi” del 17 luglio 2014, nella quale conclusivamente si legge “che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.”.
    I precedenti pareri nn. 114 e 115 emessi da questa Commissione l’11 dicembre 2013 vanno pertanto confermati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 22 ottobre 2014, n. 78

    Quesito n. 422, COA di Ancona

  • Il COA di Benevento pone i seguenti tre quesiti: 1) Se sia consentito ad un Avvocato Stabilito inserire nella formulazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata l’abbreviazione di un titolo professionale diverso da quello di cui egli sia in possesso (nella specie: Avv. in luogo di Ab.); 2) Se possa il Consiglio dell’Ordine legittimamente rifiutare l’inserzione nella propria anagrafica di un indirizzo di PEC, ove l’indicazione del titolo non corrisponda a quello effettivo, con ogni conseguenza in ordine alla pubblicità prescritta dalla legge; 3) Se risponda alle prescrizioni di legge da parte dell’Avvocato il comunicare al proprio Ordine un indirizzo PEC appartenente ad altro avvocato iscritto allo stesso Ordine; o ad altro soggetto iscritto ad un differente Albo professionale.

    1) In risposta al primo quesito, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che non sia consentito all’Avvocato Stabilito, in forza delle prescrizioni contenute nella Direttiva 98/5/CE del Parlamento e del Consiglio 16 febbraio 1998, art. 1, comma 2, e del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.96, esercitare la professione in Italia se non usando il titolo professionale d’origine: e conseguentemente che debba ritenersi abusiva l’adozione e l’utilizzo in qualsiasi occasione dell’abbreviazione di un titolo professionale di cui egli non sia in possesso.
    2) Da quel che sopra è detto, per quel che concerne il secondo quesito, consegue che sia certo legittimo che il Consiglio dell’Ordine rifiuti l’inserzione nella propria anagrafica (e la conseguente pubblicità) di un indirizzo di PEC, ove illecitamente l’indicazione del titolo professionale non corrisponda a quello effettivo: ché, diversamente agendo, di tale illecito si renderebbe compartecipe.
    3) Quanto al terzo quesito, il decreto legge 29 novembre 2008, n.185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) , all’art. 16, ha introdotto l’obbligo da parte dei professionisti di creare un proprio indirizzo di PEC e di comunicarlo agli Ordini o ai Collegi di appartenenza: la norma non consente dunque all’avvocato l’indicazione all’Ordine di un indirizzo PEC che non sia univoco e proprio, altra comunicazione non potendosi considerare valida ai fini del rispetto della norma di legge.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 22 ottobre 2014, n. 72

    Quesito n. 338, COA di Benevento

  • Il COA di Oristano chiede se vi siano limiti all’elettorato attivo o passivo nelle elezioni dei Consigli degli Ordini per gli iscritti nella Sezione Speciale dell’Albo relativa agli Avvocati Stabiliti di cui all’art. 15, lettera i, Legge 247/2012.

    In risposta al quesito posto, la Commissione osserva che, quanto agli elettori, la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense), all’art. 28, co. 2, afferma che “Hanno diritto al voto tutti coloro che risultino iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e dei ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali”. Lo stesso art. 28, co. 2, aggiunge poi, quale limitazione all’elettorato attivo rivolta a tutti gli iscritti che si trovino nella seguente condizione, che: “Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione”.
    Quanto agli eleggibili, la nuova legge professionale dichiara tali “tutti gli iscritti che hanno diritto di voto”, indicando come primo limite: “che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento”. Un secondo limite è posto poi, dall’art. 28, al successivo comma 5, dove si dice che “i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati” e che la ricandidatura è possibile “quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni in cui si è svolto il mandato precedente”.
    Appare chiaro che nessuna delle limitazioni sopra indicate possa essere in particolar modo rivolta agli Avvocati stabiliti: ritiene pertanto la Commissione di doversi pronunciare nel senso che per gli iscritti nella Sezione Speciale dell’Albo relativa agli Avvocati Stabiliti di cui all’art. 15, lettera i, Legge 247/2012, non sussistano limiti all’elettorato attivo o passivo nelle elezioni del Consiglio dell’Ordine in particolare ad essi riservati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 22 ottobre 2014, n. 71

    Quesito n. 333, COA di Oristano

  • L’audizione dell’incolpato sottoposto a custodia cautelare

    L’obbligo di audizione dell’incolpato, imprescindibilmente fissato dalla legge, può essere assolto anche in modo diverso da quello della convocazione presso il C.O.A: ad esempio l’accesso di Consiglieri, a ciò delegati, al domicilio od al carcere previa, ovviamente, autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a custodia cautelare e quindi sospeso cautelarmente dall’Ordine di appartenenza, che nello stesso provvedimento di sospensione giustificava la mancata audizione e convocazione dell’incolpato adducendone l’impossibilità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione del provvedimento cautelare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 88

  • La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

    L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto manifestamente infondata la q.l.c. sollevata dall’incolpato dell’ordinamento forense per asserita violazione dell’art. 111 Cost.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87
    NOTA:
    IN senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63.

  • La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono soggette a riserva assoluta di legge

    Il Consiglio nazionale forense è “giudice speciale” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della VI disp. trans. Cost. e dell’art. 102 Cost., sicché la disciplina che ne regola la composizione e le funzioni giurisdizionali è soggetta a riserva assoluta di legge ex art. 108 della Costituzione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita irregolarità della costituzione e della composizione del CNF in forza dell’art. 8 DPR n. 137/2012. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso l’applicabilità della citata disciplina invocata dal ricorrente e ha quindi rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63.
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 30.