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  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. n. 16068 del 14 luglio 2014.

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravita` della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155.
    In arg. cfr., ora, il nuovo art. 21 cod.deont.

  • CNF: la funzione consultiva non ne compromette la terzietà in sede giurisdizionale

    Non comporta alcun difetto di terzietà o imparzialità la circostanza che il CNF abbia espresso in sede amministrativa un parere sulla medesima questione fatta poi oggetto di sua valutazione in sede giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 novembre 2014, n. 148

    NOTA:
    In senso conforme, Cass. SS.UU. n. 12064/2014, id. n. 775/2014.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 10 novembre 2014, n. 148

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49.

  • Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare

    La sospensione cautelare, già sofferta ex art. 43 Rdl 1578/33, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale sentenze nn. 50/2001, 128/2003, 156/2004, n. 94/2010.

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravita` della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155.
    In arg. cfr., ora, il nuovo art. 21 cod.deont.

  • Avvocati Stabiliti: trasferirsi all’estero per beneficiare della normativa straniera più favorevole non costituisce, di per sé, abuso del diritto

    Il fatto che un cittadino di uno Stato membro ed ivi laureatosi si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato allo scopo di beneficiare della normativa più favorevole e faccia subito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, non costituisce, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento (art. 3 direttiva 98/5) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 novembre 2014, n. 145

  • Avvocati Stabiliti: i due presupposti dell’abuso del diritto comunitario

    I cittadini comunitari hanno il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione. L’abuso di tale diritto richiede la presenza di un elemento oggettivo (lo scopo perseguito dalla normativa dell’Unione non deve essere stato raggiunto, nonostante il rispetto formale della medesima) e di un elemento soggettivo (deve emergere una volontà di ottenere un vantaggio indebito). In assenza di tali presupposti, la domanda di iscrizione dell’Abogado nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti non può essere legittimamente respinta ma deve essere accolta in forza del principio comunitario del mutuo riconoscimento del titolo presentato dal migrante (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 novembre 2014, n. 145

  • Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare

    Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Morlino), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 142

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 26 settembre 2014, n. 117
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 204
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pasqualin), sentenza del 30 settembre 2013, n. 167
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 settembre 2013, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 124
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PASQUALIN), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di inadempimento al mandato professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 132

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.