L’art. 115 cpc non si applica, de plano, al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell’incolpando non consegue dalla sua mancata e specifica contestazione di una circostanza contraria, bensì dall’esaustiva prova della circostanza stessa. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 25 novembre 2014, n. 170