Categoria: abc

  • La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale

    Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 65

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144, Cons. Naz. For. 22/10/2010 n. 112.

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 64

    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 103
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • Il requisito della condotta irreprensibile non vale per gli avvocati stabiliti (se non chiedono l’iscrizione all’albo)

    In base alla normativa comunitaria volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati del foro nel quale intendere eleggere domicilio professionale in Italia. L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell’ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall’ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto. La sussistenza del requisito di onorabilità va tuttavia verificata nel momento in cui l’avvocato stabilito chieda l’iscrizione all’albo degli avvocati, dopo un triennio di effettivo svolgimento della professione in Italia con il titolo acquisito in altro Stato membro.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016

    NOTA:
    La sentenza di cui in massima ha cassato la sentenza CNF n. 15/2015.
    In sede di richiesta sospensione cautelare di altra sentenza del CNF (n. 14/2015), che -sempre con riferimento ad un richiedente con precedenti penali cui aveva negato l’iscrizione- aveva affermato lo stesso principio qui cassato, la Cassazione (sentenza n. 15694 del 27 luglio 2015, pure richiamata in motivazione) ha tuttavia ritenuto legittimo il rifiuto stesso, in virtù di una parità di trattamento con il cittadino italiano, cui appunto l’iscrizione stessa sarebbe negata ove si trovasse nelle medesime condizioni dell’avvocato stabilito, la cui domanda pertanto configurerebbe perciostesso “abuso del diritto”

  • Cassazione: il requisito della condotta irreprensibile vale anche per gli avvocati stabiliti

    Anche in materia di iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo, per la quale il titolo è costituito esclusivamente dal certificato di iscrizione all’Albo del Paese di provenienza, deve comunque osservarsi il requisito di condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata) di cui all’art. 17 L. n. 247/2012 (già art. 17 R.D.L. n. 1578/1933) necessario per l’iscrizione negli albi, elenchi e registri, in quanto presupposto a tutela della dignità e del decoro della classe forense (Nel caso di specie, al momento della domanda, il professionista aveva sottaciuto numerosi precedenti penali a suo carico, successivamente scoperti dal COA di appartenenza, che aveva revocato in autotutela l’iscrizione precedentemente deliberata. Il professionista impugnava quindi al CNF tale ultima delibera, sostenendo che, una volta ottenuta l’iscrizione, la sua revoca potrebbe discendere solo dalla cancellazione dell’Ordine straniero di appartenenza, in thesi escludendosi quindi in capo al COA un qualsiasi potere di accertamento delle regole di condotta deontologica poste a base dell’esercizio della professione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione, con sentenza n. 14/2015 qui confermata dalla Corte di Cassazione che ha così rigettato l’istanza di sospensione cautelare della stessa per difetto di fumus boni juris).

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15694 del 27 luglio 2015

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 15, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.

  • CNF: Il requisito della condotta irreprensibile vale anche per gli avvocati stabiliti

    Anche in materia di iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo, per la quale il titolo è costituito esclusivamente dal certificato di iscrizione all’Albo del Paese di provenienza, deve comunque osservarsi il requisito di condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata) di cui all’art. 17 L. n. 247/2012 (già art. 17 R.D.L. n. 1578/1933) necessario per l’iscrizione negli albi, elenchi e registri, in quanto presupposto a tutela della dignità e del decoro della classe forense (Nel caso di specie, al momento della domanda, il professionista aveva sottaciuto numerosi precedenti penali a suo carico, successivamente scoperti dal COA di appartenenza, che aveva revocato in autotutela l’iscrizione precedentemente deliberata. Il professionista impugnava quindi al CNF tale ultima delibera, sostenendo che, una volta ottenuta l’iscrizione, la sua revoca potrebbe discendere solo dalla cancellazione dell’Ordine straniero di appartenenza, in thesi escludendosi quindi in capo al COA un qualsiasi potere di accertamento delle regole di condotta deontologica poste a base dell’esercizio della professione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 14

    NOTA:
    Corte di Cassazione, sentenza n. 15694 del 27 luglio 2015 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    Il principio di cui in massima è stato riformato da Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 limitatamente alla sentenza CNF n. 15/2015.
    In sede di richiesta sospensione cautelare della sentenza CNF n. 14/2015, invece, la Cassazione (sentenza n. 15694 del 27 luglio 2015, pure richiamata in motivazione) ha ritenuto legittimo il rifiuto delll’iscrizione, in virtù di una parità di trattamento con il cittadino italiano, cui appunto l’iscrizione stessa sarebbe negata ove si trovasse nelle medesime condizioni dell’avvocato stabilito, la cui domanda pertanto configurerebbe perciostesso “abuso del diritto”.

  • L’intenzionale violazione delle regole processuali sulla competenza può integrare illecito deontologico

    Il decoro della professione richiede competenza, ostensione dell’immagine dell’avvocato non sciatto o superficiale bensì munito della scienza minimale, giacché la collettività ha bisogno di poter confidare nella figura dell’avvocato, limpida sotto ogni aspetto, comprendente sia il possesso delle cognizioni minime per l’esercizio della professione che dei principi di lealtà e correttezza. Conseguentemente, non si adempie a tali doveri improvvisando scientemente cause platealmente sbagliate in procedura, così insinuando anche nei terzi il convincimento che l’avvocato possa effettuare scorribande in tutti i settori del diritto purché sia raggiunto lo scopo della (falsa) tutela del cliente (Nel caso di specie, l’incolpato aveva scientemente iniziato plurimi giudizi di usucapione innanzi al giudice di pace, d’intesa coi clienti ai quali giustificava con la maggior celerità del processo davanti al giudice onorario, la scelta di adire un giudice incompetente per materia. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 62

    NOTA:
    Sulla potenziale rilevanza deontologica dell’intenzionale violazione delle regole e preclusioni processuali (nella specie, produzione di documenti in sede di memoria di replica ex art. 190 cpc), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188, C.N.F. n.52 del 10.4.2013.

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    Benche´ l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, l’incolpato aveva affermato ad alta voce in udienza che “una cosa del genere non l’aveva mai vista in 48 anni di professione”, quindi intimato al giudice dell’esecuzione di sospendere subito la procedura altrimenti lo avrebbe “denunciato al Consiglio Superiore della Magistratura, al ministro dell Giustizia ed avrebbe fatto venire gli ispettori”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 127

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, già art. 20 cod. prev.Art. 20 cod. prev. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei…Leggi il testo completo →), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61

    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 24
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 103
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 27 maggio 2013, n. 85
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • L’acquisizione di mandati alle liti non provenienti in modo diretto dai clienti ma da terzi

    L’avvocato che assuma incarichi professionali tramite un terzo intermediario (nella specie, carrozziere), omettendo di instaurare con in suoi clienti un rapporto fiduciario, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fiducia al rispetto del quale ogni professionista è tenuto nell’esercizio del suo mandato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 20 aprile 2015, n. 60

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54, CNF 17.9.99 n. 107

  • L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. De Giorgi), sentenza del 14 marzo 2015, n. 59

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 27 maggio 2013, n. 77; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45.