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  • La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina

    La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49.

  • Avvocati stabiliti: la dichiarazione di intesa con altro avvocato del libero foro

    Fatta eccezione per l’attività stragiudiziale (art. 10 D.Lgs. n. 96/2001), l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un avvocato del libero foro (art. 8 D.Lgs. n. 96/2001): in particolare, tale intesa deve risultare “da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente” (art. 8 cit.), e non deve essere depositata presso il COA né essere allegata in via preventiva alla domanda di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo, giacché l’obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano implica che “non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura”. In altri termini, non è ammesso un atto di intesa preventiva, a carattere generale ed indifferenziato, poiché esso comporterebbe di fatto per l’avvocato stabilito (ed affiancato) una piena abilitazione sottraendolo al controllo dell’avvocato “affiancante” il quale non potrà, quindi, essere indicato in una dichiarazione d’intesa che non sia specificamente riferita alla singola controversia trattata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 72

  • Sospensione cautelare e sospensione-sanzione

    L’istituto della sospensione cautelare -a differenza della sospensione sanzione (o pena disciplinare), pur configurata nelle norme del R.D.L. del 1933- trova le sue ragioni nella esigenza di elidere lo “strepitus fori” che può conseguire alla contestazione di un reato a carico del professionista ed assegna al Consiglio dell’Ordine locale il potere di valutarne l’opportunità, in un’ottica di concreta valutazione dello “strepitus fori” e di bilanciamento tra le ragioni di tutela della immagine di integrità morale della categoria e le ragioni del professionista.

    Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3184 del 9 febbraio 2015

  • Avvocati stabiliti: escluso il controllo sull’esercizio professionale effettivo, effettuata dal COA durante il triennio di stabilimento

    In tema di iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo, la prova dell’esercizio professionale effettivo può essere richiesta dal COA iscrivente solo una volta maturati i tre anni di iscrizione in qualità di avvocato stabilito, in sede di richiesta di integrazione del professionista nell’albo ordinario, ai fini della dispensa dalla prova attitudinale, mentre durante il triennio di stabilimento il COA potrà verificare unicamente il permanere dei requisiti per l’iscrizione nella Sezione speciale, quindi escluse altre e diverse circostanze, come quelle relative alle modalità di svolgimento dell’attività professionale, le quali potranno essere verificate e valutate unicamente al termine del triennio ed ai fini della decisione sulla successiva domanda d’integrazione nell’Albo degli Avvocati, dovendosi escludere che le stesse circostanze possano dar luogo alla revoca dell’iscrizione, permanendo in ogni caso, in presenza dei requisiti di legge, il diritto dell’Avvocato proveniente da Paese membro dell’Unione Europea a rimanere iscritto nella sezione speciale dell’Albo. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha disapplicato il Regolamento del COA appellato, il quale prevedeva che rientrerebbe tra i compiti del Consiglio «verificare il regolare ed effettivo esercizio dell’attività professionale con il proprio Avvocato d’intesa e nel distretto di competenza» ivi altresì affermandosi che la verifica dell’esercizio effettivo e regolare della professione avverrebbe ai fini della sua integrazione nell’albo ordinario, al termine del triennio, ovvero anche prima in presenza dei requisiti previsti dalla legge, qualora l’interessato proponga domanda di dispensa dalla prova attitudinale, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 96/2001).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 72

  • Iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo: l’eventuale regolamento del COA non può imporre requisiti ultronei

    In materia di iscrizione degli avvocati stabiliti nella Sezione Speciale dell’Albo, il titolo unico e sufficiente è costituito esclusivamente dal certificato di iscrizione all’Albo del Paese di provenienza e la permanenza di tale iscrizione è unica condizione rilevabile al fine del mantenimento dell’iscrizione nel paese di stabilimento. Pertanto la facoltà di verifica in capo al COA deve ritenersi limitata al controllo della permanenza di tale iscrizione. Diverse attività di verifica, come quelle disposte sulla base di un proprio specifico “regolamento” devono essere escluse in quanto si tratterebbe di attività di verifica non funzionali all’esercizio immediato di un potere che il COA potrà esercitare solo in sede di decisione sulla domanda di integrazione dell’Avvocato stabilito nell’Albo ordinario, secondo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del D. Lgs. n. 96/2001.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 72

  • Cancellazione dell’avvocato stabilito e tutela del contraddittorio

    La decisione di revoca dell’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti è illegittima ove il COA la deliberi senza prima invitare l’iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della raccomandata stessa (art. 17, co. 12, L. 247/2012) (Nel caso di specie, la convocazione in audizione era stata effettuata al solo fine di acquisire elementi in ordine all’attività professionale senza contestargli alcuna circostanza o violazione che potesse comportare la sua cancellazione dall’Albo, successivamente procedendo alle relative valutazioni e alla conseguente revoca dell’iscrizione, senza alcun contraddittorio e quindi con lesione del suo diritto di difesa).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 25 maggio 2015, n. 72

  • L’audizione dell’incolpato sottoposto a custodia cautelare o agli arresti domiciliari

    L’obbligo di audizione dell’incolpato, imprescindibilmente fissato dalla legge, può essere assolto anche in modo diverso da quello della convocazione presso il C.O.A: ad esempio l’accesso di Consiglieri, a ciò delegati, al domicilio od al carcere previa, ovviamente, autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a custodia cautelare e quindi sospeso cautelarmente dall’Ordine di appartenenza, che nello stesso provvedimento di sospensione giustificava la mancata audizione e convocazione dell’incolpato adducendone l’impossibilità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione del provvedimento cautelare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 89.

  • L’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’incolpato

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il provvedimento di sospensione cautelare può essere adottato quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché l’art. 43 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75

    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione Civile, sez. Unite, 20 luglio 2012, n. 12608- Pres. PREDEN Roberto- Est. AMATUCCI Alfonso- P.M. CENICCOLA Raffaele.

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Di Amato), SS.UU, sentenza n. 1822 del 2 febbraio 2015

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153, nonché Cass. n. 16068 del 14 luglio 2014.

  • Il CNF non può entrare nel merito della sospensione cautelare disposta dal COA

    Il potere cautelare esercitato dal C.O.A. ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo solo al C.O.A. affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 aprile 2012, n. 52.