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  • La compensazione (con obbligo di rendiconto): quando l’avvocato può trattenere per sè le somme riscosse per conto del cliente

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →, già art. 44 cod. prev.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo →), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l’esatto contenuto dell’obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito (Nel caso di specie, l’avvocato aveva trattenuto quale compenso una rilevante somma di pertinenza del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 101

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 98/2013 e 134/2013.

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 101

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Spirito), SS.UU, sentenza n. 14905 del 16 luglio 2015, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Chiarini), SS.UU, sentenza n. 19448 del 30 settembre 2015, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Mammone), SS.UU, sentenza n. 23364 del 16 novembre 2015, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153, nonché Cass. n. 16068 del 14 luglio 2014.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Napoletano), SS.UU, sentenza n. 24708 del 4 dicembre 2015

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 154, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 26 settembre 2014, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 49.

  • Procedimento disciplinare e condanna alle spese

    L’art. 91 c.p.c. contiene una disposizione di portata e carattere generali applicabili ad ogni genere di giudizio, ivi compreso quello dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (Nel caso di specie, il CNF disponeva comunque la compensazione integrale delle spese tra COA ed appellante, stante la reciprocità della soccombenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 16 luglio 2015, n. 97

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 5 giugno 2014, n. 76, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24. Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 10 gennaio 1997, n. 4.

  • La violazione dell’obbligo di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo

    E’ deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che richieda o mantenga l’iscrizione all’albo in pendenza di una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione (Nel caso di specie, trattavasi di contratto di formazione e lavoro poi convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Agenzia delle Entrate, circostanza che l’incolpato aveva sottaciuto al momento della domanda di iscrizione all’albo e nei successivi anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare di mesi nove di sospensione dall’esercizio professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    Il termine di quindici giorni, fissato dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/33 (ratione temporis applicabile) per il deposito e la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 206
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 64
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 vecchia legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).

  • L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

    E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934 perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, trattavasi di sospensione per omesso invio del Mod. 5 alla Cassa Forense)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 11 giugno 2015, n. 92

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BROCCARDO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173.
    NB: L’immediata esecutività delle sanzioni disciplinari è sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF (art. 61 L. n. 247/2012) ed è comunque subordinata alla mancata impugnazione (art. 62 L. n. 247/2012). L’immediata esecutività dell sospensione cautelare consegue invece alla notifica del provvedimento (art. 60 L. n. 247/2012).

  • Procedimento disciplinare: l’errata indicazione della data dell’udienza

    L’errata indicazione della data dell’udienza di comparizione (perché, ad esempio, anticipata rispetto a quella della notifica) non integra un’ipotesi di nullità della citazione ogni qual volta l’errore sia riconoscibile con l’uso dell’ordinaria diligenza, di modo che l’incolpato possa facilmente rendersi conto dell’esatta data dell’udienza predetta.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 23540 del 18 novembre 2015

  • La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale

    Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 11 giugno 2015, n. 90

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Sica), sentenza del 2 settembre 2013, n. 144, Cons. Naz. For. 22/10/2010 n. 12.

  • L’esercizio abusivo della professione d’avvocato da parte del praticante

    Contravviene al divieto di cui all’art. 21 cod. prev.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo → (ora, art. 36 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo →) -Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti- il praticante avvocato che agisca in giudizio al di là delle competenze per materia e valore consentitegli dalla Legge (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo del praticante, nel frattempo divenuto avvocato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 11 giugno 2015, n. 90